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Tag: Urbanistica edilizia catasto

Visure catastali e planimetrie

Come leggere la visura catastale

Nella visura catastale sono riportati gli identificativi catastali dell’immobile ovvero foglio, particella, subalterno, vani e superficie, rendita catastale, categoria, classe, indirizzo, codice del comune e i dati anagrafici degli intestatari.

La visura catastale storica riporta tutti i passaggi di proprietà dall’impianto meccanografico del 30/06/1987 e tutte le variazioni che hanno riguardato l’immobile da tale data, ad esempio variazioni planimetriche, rettifiche di classamento, costituzione etc.

La visura catastale consente di acquisire i dati identificativi degli immobili (terreni e fabbricati), la rendita catastale o il reddito domenicale per i terreni necessari ad esempio per il pagamento delle tasse e di verificare la proprietà dell’immobile (ricordiamo che non è probatorio della proprietà e alcune volte i dati presenti potrebbero essere non aggiornati o riportare degli errori). Si vedano a tal proposito le pratiche catastali.

Come richiedere la visura catastale online

La visura catastale può essere richiesta fornendo alternativamente uno dei seguenti dati:

  • Per immobile: la visura catastale online viene richiesta fornendo gli identificativi catastali dell’immobile (foglio, particella e subalterno) o per indirizzo per il catasto fabbricati (indirizzo, numero civico, piano e interno).
  • Per Soggetto intestato: la visura catastale online viene richiesta tramite i dati anagrafici del soggetto interessato: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e partita iva se persona giuridica.

La Visura Catastale è un documento rilasciato dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio del Comune in cui è sito l’immobile.

Planimetria catastale rasterizzata – Che cos’ è?

La planimetria catastale è il disegno tecnico, di norma in scala 1:200 o 1:100, a seconda della grandezza dell’immobile, di un’unità immobiliare registrata in Catasto, da cui è possibile desumere contorni, suddivisione e destinazione dei locali interni, dati metrici e altre informazioni.

La planimetria può essere richiesta dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto.

A cosa serve la planimetria catastale?

La planimetria catastale rasterizzata è necessaria in caso di: richiesta di un mutuo, compravendita o locazione di un immobile, donazione o successione. La planimetria deve essere obbligatoriamente allegata agli atti di compravendita e donazione. È infatti necessario verificare per legge che la planimetria catastale in atti sia conforme allo stato di fatto dell’immobile, se così non fosse ogni atto immobiliare che ne deriverebbe sarebbe da considerarsi nullo.

Come richiedere la planimetria catastale rasterizzata online

La planimetria catastale può essere richiesta fornendo i seguenti dati:

  • Dati catastali identificativi dell’immobile (Comune, foglio, particella, subalterno)
  • Dati anagrafici intestatario (Nome, cognome e codice fiscale)

Se non conosci questi dati puoi richiedere una visura catastale come sopra indicato.

Accesso alle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali o a unità immobiliari soppresse

È possibile richiedere le planimetrie catastali precedenti a quella in atti e riferite a stadi non più attuali o ad unità immobiliari soppresse tramite Sister o, qualora non disponibili, tramite istanza di accesso agli atti presso il Catasto.

Nel caso di planimetrie presenti nella banca dati informatizzata il rilascio è immediato tramite Sister.

Per le planimetrie disponibili solo in formato cartaceo, relative a stadi superati, o soppressi è possibile richiedere il rilascio della copia conforme previo pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo e il rilascio avviene nei successivi 30 giorni lavorativi.

Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili

Esiste un servizio di consultazione online nel sito dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’accesso alla banca dati catastale e ipotecaria relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento e ottenere a titolo gratuito e in esenzione da tributi, su file in formato pdf, visure attuali e storiche dell’unità immobiliare, visure della mappa, visure planimetriche e ispezioni ipotecarie.

Per accedere al servizio è necessario effettuare l’accesso con Spid, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per richiedere copia della visura catastale o della planimetria catastale contattaci tramite mail o tramite whatsapp.

Non hai trovato quello che cercavi? Scopri le pratiche catastali gestite dal nostro Studio.

FAQ – Visura Catastale e Planimetria Catastale a Roma

1️⃣ Come leggere una visura catastale a Roma?

La visura catastale riporta i dati identificativi dell’immobile:

  • Foglio, particella, subalterno
  • Categoria e classe catastale
  • Vani o superficie catastale
  • Rendita catastale
  • Indirizzo e codice Comune
  • Intestatari e quote di proprietà

È fondamentale verificare che i dati siano aggiornati prima di una vendita, successione o richiesta di mutuo.

2️⃣ Come richiedere una visura catastale online gratis?

È possibile ottenere gratuitamente la visura catastale online per i propri immobili tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con:

  • SPID
  • CIE
  • CNS

Il servizio consente di scaricare visure attuali e storiche in PDF.

3️⃣ Qual è la differenza tra visura catastale attuale e visura storica?

  • Visura attuale → Riporta la situazione catastale attuale dell’immobile.
  • Visura storica → Mostra tutte le variazioni intervenute dal 30/06/1987 (passaggi di proprietà, variazioni planimetriche, rettifiche, fusioni, ecc.).

La visura storica è molto utile in caso di verifica pre-rogito.

4️⃣ La visura catastale prova la proprietà dell’immobile?

No.
La visura catastale non è probatoria della proprietà.
Per verificare gravami, ipoteche o pignoramenti è necessario effettuare una ispezione ipotecaria in Conservatoria.

5️⃣ Cos’è la planimetria catastale rasterizzata?

La planimetria catastale rasterizzata è il disegno tecnico ufficiale depositato in Catasto, generalmente in scala 1:100 o 1:200, che rappresenta:

  • distribuzione interna dei locali
  • destinazione d’uso
  • confini dell’unità immobiliare

È il documento richiesto per mutui, compravendite e donazioni, ha una stringa laterale che certifica l’autenticità del documento.

6️⃣ È obbligatorio allegare la planimetria catastale al rogito?

Sì.
Per legge, la planimetria catastale deve essere conforme allo stato di fatto dell’immobile e viene allegata all’atto di compravendita o donazione.
In caso di difformità, l’atto può essere nullo.

7️⃣ Come richiedere una planimetria catastale online a Roma?

Per richiedere la planimetria servono:

  • Comune, foglio, particella, subalterno
  • Nome, cognome e codice fiscale dell’intestatario

Se non si conoscono i dati catastali, è necessario prima richiedere una visura catastale.

8️⃣ Posso richiedere planimetrie catastali vecchie o di immobili soppressi?

Sì.
Le planimetrie riferite a stadi non più attuali o unità immobiliari soppresse possono essere richieste:

  • tramite Sister (se digitalizzate)
  • tramite istanza di accesso agli atti catastale

Il rilascio può richiedere fino a 30 giorni lavorativi per documenti cartacei.

9️⃣ Quanto tempo ci vuole per ottenere una visura o planimetria catastale?

  • Online tramite Agenzia delle Entrate → immediato (per i propri immobili)
  • Tramite tecnico abilitato → generalmente rapido
  • Accesso agli atti per documenti storici cartacei → fino a 30 giorni lavorativi

🔟 Quando è necessario controllare visura e planimetria catastale?

È consigliato verificare i dati catastali prima di:

  • vendita o acquisto di un immobile
  • richiesta di mutuo
  • successione o donazione
  • ristrutturazione con pratica edilizia
  • aggiornamento catastale (DOCFA)

Un controllo preventivo evita blocchi al rogito e sanzioni.

SCIA in sanatoria: cos’è, tempi, costi e sanzioni (art. 36-bis DPR 380/01)

La SCIA in sanatoria (Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria) è una pratica edilizia che consente di regolarizzare interventi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, permettendo di ottenere la conformità urbanistica dell’immobile.

La sanatoria è necessaria quando si devono:

• vendere immobili

• richiedere un mutuo

• aggiornare la planimetria catastale

• presentare nuove pratiche edilizie.

• Accedere a bonus edilizi

La procedura è disciplinata dal DPR 380/2001, aggiornato dal Decreto Legge 69/2024, che ha introdotto nuove modalità di sanatoria attraverso l’articolo 36-bis.

Secondo l’art. 36-bis è possibile ottenere la sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione. Questo meccanismo introduce il principio della conformità asimmetrica, che amplia le possibilità di regolarizzazione degli immobili.

▶ Leggi anche Cila in Sanatoria.

Interventi soggetti a SCIA sanabili con art. 36-bis DPR 380/01

Gli interventi che possono essere regolarizzati tramite SCIA in sanatoria sono quelli normalmente soggetti a SCIA, tra cui:

Manutenzione straordinaria strutturale

Interventi che interessano:

• parti strutturali dell’edificio

• prospetti dell’edificio.

Restauro e risanamento conservativo presante

Interventi che riguardano elementi strutturali e parti significative dell’organismo edilizio.

Ristrutturazione edilizia leggera

Interventi di trasformazione dell’edificio che non comportano:

• aumento della volumetria

• modifiche rilevanti della sagoma

• aumento della superficie complessiva.

Quando è necessario presentare una SCIA in sanatoria – esempi pratici

Tra gli interventi che più frequentemente richiedono una SCIA in sanatoria rientrano:

• apertura di vani su murature portanti

• installazione di ascensori o montacarichi

• sostituzione di recinzioni o muri di cinta con fondazioni

• cambi di destinazione d’uso escluso zona A

• realizzazione di scale interne o esterne

• realizzazione di balconi o terrazzi

• apertura di nuove finestre o lucernari

• installazione di canna fumaria esterna

• demolizioni senza ricostruzione

• realizzazione di muri di sostegno.

Come presentare la SCIA in sanatoria nel Comune di Roma

Nel Comune di Roma la SCIA in sanatoria viene presentata tramite il portale:

SUET – Sportello Unico Edilizia Telematico

La pratica può essere presentata dal proprietario dell’immobile o comproprietario, terzi delegati, procuratori. Il tecnico abilitato deve asseverare la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento.

Costi della SCIA in sanatoria a Roma

I costi della pratica comprendono:

• diritti di segreteria • oblazione • diritti e bolli variazione catastale • parcella del tecnico progettista.

Diritti di segreteria

• € 291,24 → superficie fino a 200 mq

• € 349,24 → superficie fino a 500 mq

• € 697,24 → superficie fino a 1000 mq

• € 1.045,24 → superficie oltre 1000 mq

Variazione catastale

La variazione catastale comporta il pagamento di 70 €.

Sanzioni per SCIA in sanatoria

Le sanzioni dipendono dalla tipologia di difformità edilizia.

Nel Comune di Roma, secondo la Legge Regionale Lazio 15/2008, l’oblazione è pari a:

Caso generale

• doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile con un minimo 1.032 € ed un massimo di 10.328 € (gli importi sono pari al metà in caso di conformità “simmetrica”).

Per alcune tipologie di abuso si applica anche:

• oblazione pari al doppio del contributo di costruzione aumentato del 20%

L’aumento del 20% non si applica nei casi di doppia conformità.

SCIA in sanatoria e conformità asimmetrica

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Salva Casa è la possibilità di sanare alcune difformità anche in assenza della doppia conformità.

Questo principio è chiamato conformità asimmetrica.

La sanatoria è possibile quando:

• l’intervento è conforme alla normativa urbanistica vigente oggi

• l’intervento è conferme alla normativa edilizia al momento della realizzazione, parliamo quindi di regolamento edilizio, igienico-sanitario, normativa sulle strutture, etc.

▶ Approfondisci il tema delle difformità urbanistiche e catastali e della corretta pratica edilizia in sanatoria da presentare.

FAQ – Domande frequenti sulla SCIA in sanatoria

Quanto costa una SCIA in sanatoria a Roma?

Il costo dipende dalla tipologia di intervento eseguito: diritti di segreteria, sanzioni amministrative e parcella del tecnico. In media una SCIA in sanatoria può costare tra 2.500 e 5.000 euro, ma l’importo varia in base alla tipologia di abuso edilizio.

Quanto tempo serve per ottenere la sanatoria?

La SCIA in sanatoria produce effetti immediati dalla presentazione. Il Comune di Roma si pronuncia con provvedimento motivato entro 30 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta, salvo il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione

È possibile vendere una casa con abuso edilizio?

In presenza di abusi edilizi è generalmente necessario regolarizzare l’immobile prima della vendita, tramite sanatoria o ripristino dello stato legittimo.

Qual è la differenza tra doppia conformità e conformità asimmetrica?

La doppia conformità richiede che l’intervento sia conforme sia alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella attuale.
La conformità asimmetrica, introdotta dal Decreto Salva Casa, richiede invece che sia verificata la conformità urbanistica al momento di presentazione dell’istanza e la conformità edilizia al momento della realizzazione dell’abuso.

Chi può presentare una SCIA in sanatoria?

La SCIA in sanatoria può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da un tecnico incaricato. In ogni caso la pratica deve essere asseverata da un professionista abilitato(architetto, ingegnere, geometra o perito).

Come capire se un abuso edilizio è sanabile?

Per stabilire se un abuso edilizio è sanabile è necessario effettuare una verifica urbanistica e catastale dell’immobile. Il tecnico confronterà lo stato reale dell’immobile con i titoli edilizi depositati in Comune e con la normativa urbanistica vigente.

SCIA edilizia a Roma: guida completa a interventi ammessi, documenti, costi, oneri, tempi e procedure

La SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è uno dei titoli abilitativi più utilizzati per gli interventi edilizi nel Comune di Roma. Individuare correttamente il titolo edilizio e predisporre una pratica completa e conforme è fondamentale per evitare sospensioni, richieste di integrazione, sanzioni amministrative o annullamenti.

Questa guida fornisce una panoramica aggiornata e operativa su:

  • a cosa serve la SCIA, quando è obbligatoria, quali interventi sono ammessi;
  • come si presenta tramite SUET e la documentazione richiesta;
  • costi, oneri urbanistici e standard;
  • tempi, controlli e adempimenti successivi;
  • errori più frequenti da evitare.

Cos’è la SCIA edilizia e a cosa serve

La SCIA è disciplinata dell’art. 22 del DPR 380/2001 e consente di realizzare interventi edilizi di media complessità che:

  • non rientrano nell’edilizia libera;
  • non possono essere realizzati con CILA;
  • non richiedono il Permesso di Costruire.

La pratica si basa sull’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra), che certifica la conformità dell’intervento:

  • agli strumenti urbanistici;
  • al Regolamento Edilizio;
  • alle normative di settore (strutturali, sismiche, igienico-sanitarie, energetiche e di sicurezza).

📌 Con la SCIA i lavori possono iniziare immediatamente, salvo controlli successivi dell’amministrazione.

Quando serve la SCIA a Roma: interventi ammessi

La scia è necessaria, come recitato dall’art. 22 bis D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

  • demolizione di murature portanti o apertura porte in murature portanti;
  • modifiche su elementi strutturali come ad esempio apertura o chiusura di scala su solaio;
  • restauro e risanamento conservativo “pesante”;
  • mutamento di destinazione d’uso in zone diverse dalla “A”;
  • modifiche alla sagoma e ai prospetti;
  • ristrutturazione edilizia;
  • demolizione e ricostruzione di solai interni;
  • costruzione di solaio calpestabile interpiano che non costituisce S.U.L.;
  • demolizione integrale senza ricostruzione, con ripristino dello stato legittimo, dei manufatti realizzati abusivamente;
  • realizzazione di pensiline, in corrispondenza di porte e/o finestre, con aggetto di norma non superiore a 1,20 m.;
  • Interventi di demolizione e ricostruzione e interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti;
  • varianti in corso d’opera di permessi a costruire che non presentano i caratteri di variazioni essenziali.

Presentazione della SCIA tramite SUET: come avviene

Nel Comune di Roma la SCIA si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico. Iter operativo:

  • predisposizione della pratica da parte del tecnico;
  • compilazione della modulistica SUET con indicazione di proprietari, progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice, eventuale coordinatore per la sicurezza;
  • elaborati grafici comprendenti pianta, sezione ed eventualmente prospetti dello stato di fatto e stato di progetto;
  • relazione tecnica asseverata;
  • eventuale relazione tecnica sulle tolleranze costruttive/esecutive;
  • eventuali pareri o richiesta di pareri (Scia Unica o Scia Condizionata);
  • generazione della reversale di pagamento;
  • pagamento dei diritti di segreteria ed eventuali oneri di urbanizzazione tramite Nodo PagoPA;
  • invio telematico e protocollazione automatica.

📌 In assenza di pagamento, con errori formali o sostanziali, la pratica può risultare irricevibile.

SCIA Unica

Si utilizza quando l’intervento richiede più segnalazioni/comunicazioni: il cittadino presenta un unico procedimento.

SCIA Condizionata

Si applica quando sono necessari atti di assenso preventivi (paesaggistici, strutturali, antincendio). In questo caso i lavori iniziano solo dopo il rilascio degli atti.

Verifiche preliminari e stato legittimo dell’immobile

Prima della presentazione della SCIA, il tecnico deve verificare lo stato legittimo dell’immobile, come previsto dal DPR 380/01.

Le verifiche comprendono:

  • analisi dei titoli edilizi pregressi;
  • confronto tra stato autorizzato e stato di fatto;
  • individuazione di eventuali difformità.

📌 La SCIA non sana abusi edilizi preesistenti.

Eventuali irregolarità devono essere risolte prima della presentazione della pratica, difatti potrebbe essere necessaria la presentazione preliminare di una pratica in sanatoria.

Costi e tempi della SCIA edilizia a Roma

Parcella del professionista è variabile in funzione di:

  • complessità dell’intervento;
  • presenza di vincoli;
  • necessità di pratiche accessorie (strutture, catasto, energetica).

Diritti di segreteria

  • € 291,24 → Progetti con superficie lorda fino a 200 mq
  • € 349,24 → Progetti con superficie lorda fino a 500 mq
  • € 697,24 → Progetti con superficie lorda fino a 1000 mq
  • € 1045,24 → Progetti con superficie lorda oltre 1000 mq

Tempi di preparazione e controlli

  • Preparazione della pratica: circa 15 giorni lavorativi dal progetto definitivo, a seguito del buon esito della verifica dello stato legittimo;
  • Inizio lavori: immediato;
  • Controlli da parte dell’Ufficio Tecnico: entro 30 giorni dalla presentazione.

Oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione

Ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/01, per alcuni interventi realizzati con SCIA è richiesto il pagamento di:

  • oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • contributo sul costo di costruzione;
  • contributo straordinario di costruzione.

Gli oneri sono dovuti solo quando l’intervento ad esempio aumenta il carico urbanistico o comporta un cambio di destinazione d’uso rilevante ed è possibile richiedere la rateizzazione prima dell’inizio dei lavori.

Standard urbanistici e monetizzazione

Gli standard urbanistici sono le dotazioni minime di spazi e servizi pubblici necessarie in relazione al carico urbanistico generato. Quando non è possibile reperirli fisicamente, il Comune può ammettere la monetizzazione, cioè il versamento di un importo sostitutivo, calcolato secondo le tariffe vigenti e previsto dalle NTA di Roma Capitale.

📌 La monetizzazione non è automatica e deve essere motivata e approvata dagli uffici competenti.

Errori frequenti nella SCIA edilizia a Roma

  • Titolo edilizio errato (CILA/SCIA confusi)
  • Mancata verifica dello stato legittimo
  • Mancato versamento di oneri e standard urbanistici
  • Documentazione incompleta o incoerente
  • Lavori difformi rispetto al progetto depositato
  • Mancato aggiornamento catastale
  • Avvio lavori in SCIA condizionata senza atti di assenso
  • Mancata comunicazione di fine lavori

Questi errori sono tra le principali cause di sospensione, sanzioni e contenziosi.

PRATICHE EDILIZIE a Roma per lavori da eseguire: tipologia, costi, tempi

Numerosi interventi sul patrimonio edilizio richiedono la predisposizione e presentazione agli uffici tecnici comunali di una pratica edilizia. Il nostro studio si occupa di accompagnarvi passo dopo passo in questo percorso. Vediamo ora le principali pratiche edilizie: Cila, Scia, Scia in alternativa a permesso di costruire, permesso di costruire. In questo elenco aumenta progressivamente la complessità degli interventi da realizzare, a partite dalla demolizione di un semplice tramezzo in un appartamento alla costruzione ex novo di un edificio. Aumenta progressivamente anche la complessità della pratica stessa, i costi e gli adempimenti necessari.

Esistono anche casi in cui non è necessaria la presentazione di una pratica edilizia, ovvero per gli interventi che ricadono in edilizia libera. Sono interventi di edilizia libera ad esempio il rifacimento di impianti esistenti, il rinnovo di finiture e rivestimenti, la sostituzione di infissi etc. Per consultare la lista degli interventi che non sono soggetti alla presentazione di un titolo edilizio o di una comunicazione inizio lavori asseverata potete consultare il glossario edilizia libera.

Questa guida fornisce una panoramica aggiornata e operativa su:

  • Cosa sono la CILA, la scia, la scia in alternativa a permesso di costuire e quando è obbligatorio presentare ciascuna pratica;
  • quali interventi sono ammessi per ogni tipo di pratica;
  • come presentare la pratica tramite il SUET nel Comune di Roma;
  • costi e tempi;
  • adempimenti di fine lavori;
  • errori più frequenti da evitare.

Individuare correttamente il titolo edilizio e presentare una pratica completa e conforme è fondamentale per:

  • iniziare i lavori senza ritardi;
  • evitare sanzioni amministrative;
  • garantire la conformità urbanistica e catastale dell’immobile;
  • accedere correttamente ai bonus edilizi

Verifica dello stato legittimo dell’immobile propedeutica alla presentazione della pratica edilizia

Prima di presentare qualsiasi pratica edilizia è obbligatoria la verifica dello stato legittimo, ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/01.

Il tecnico verifica:

  • titoli edilizi originari;
  • eventuali pratiche successive;
  • conformità tra stato di fatto, progetti depositati e catasto.

📌 Qualsiasi pratica non può sanare abusi edilizi preesistenti. Perché è fondamentale verificare che lo stato di fatto sia legittimo prima di presentare la pratica? In quanto qualora vi fossero difformità qualsiasi pratica edilizia sarebbe illegittima e inefficace.

Cos’è la CILA e a cosa serve

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è il titolo edilizio utilizzato per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e restauro leggero che non interessano parti strutturali dell’edificio; è disciplinata dall’art. 6-bis del DPR 380/2001 e consente di eseguire lavori edilizi da realizzare, senza attendere un’autorizzazione preventiva del Comune.

La pratica si fonda sull’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra), che certifica la conformità dell’intervento:

  • agli strumenti urbanistici vigenti;
  • al Regolamento Edilizio;
  • alle normative igienico-sanitarie, energetiche e di sicurezza.

📌 Con la CILA i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione.

Quali interventi si possono realizzare con la CILA

Manutenzione straordinaria non strutturale (art. 3, comma 1, lett. b – DPR 380/01), quindi rientrano nella CILA, a titolo esemplificativo:

  • demolizione e ricostruzione di tramezzi non portanti;
  • spostamento o realizzazione di porte interne;
  • realizzazione o modifica di bagni e cucine;
  • frazionamento o fusione di unità immobiliari senza opere strutturali;
  • realizzazione di soppalchi non praticabili;
  • opere interne che non modificano sagoma, volumetria o prospetti.

⚠️ Gli interventi su murature portanti o elementi strutturali non rientrano nella CILA e richiedono SCIA.

L’esecuzione di queste opere senza CILA preventiva configura un abuso edilizio ed è soggetto a sanzioni amministrative: “La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.” (art. 6 bis comma 5).

Cos’è la SCIA edilizia e a cosa serve

La SCIA è disciplinata dell’art. 22 del DPR 380/2001 e consente di realizzare interventi edilizi di media complessità che:

  • non rientrano nell’edilizia libera;
  • non possono essere realizzati con CILA;
  • non richiedono il Permesso di Costruire.

Quando serve la SCIA a Roma: interventi ammessi

La scia è necessaria, come recitato dall’art. 22 bis D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

  • demolizione di murature portanti o apertura porte in murature portanti;
  • modifiche su elementi strutturali come ad esempio apertura o chiusura di scala su solaio;
  • restauro e risanamento conservativo “pesante”;
  • mutamento di destinazione d’uso in zone diverse dalla “A”;
  • modifiche alla sagoma e ai prospetti;
  • ristrutturazione edilizia leggera;
  • demolizione e ricostruzione di solai interni;
  • costruzione di solaio calpestabile interpiano che non costituisce S.U.L.;
  • demolizione integrale senza ricostruzione, con ripristino dello stato legittimo, dei manufatti realizzati abusivamente;
  • realizzazione di pensiline, in corrispondenza di porte e/o finestre, con aggetto di norma non superiore a 1,20 m.;
  • Interventi di demolizione e ricostruzione e interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti;
  • varianti in corso d’opera di permessi a costruire che non presentano i caratteri di variazioni essenziali.

📌 Con la SCIA i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione.

La SCIA Unica si utilizza quando l’intervento richiede più segnalazioni/comunicazioni: il cittadino presenta un unico procedimento, la SCIA Condizionata si applica quando sono necessari atti di assenso preventivi (paesaggistici, strutturali, antincendio). In questo caso i lavori iniziano solo dopo il rilascio degli atti.

Ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/01, per alcuni interventi realizzati con SCIA è richiesto il pagamento di:

  • oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • contributo sul costo di costruzione;
  • contributo straordinario di costruzione.

Gli oneri sono dovuti solo quando l’intervento ad esempio aumenta il carico urbanistico o comporta un cambio di destinazione d’uso rilevante.

È possibile richiedere la rateizzazione prima dell’inizio dei lavori.

La SCIA alternativa al Permesso di Costruire a Roma: cos’è e cosa serve

La SCIA alternativa al Permesso di Costruire è un titolo edilizio abilitativo che consente di realizzare alcuni interventi che, in via ordinaria, sarebbero soggetti a Permesso di Costruire (PdC), ma senza attendere il provvedimento espresso dal Comune.

📌 Con la SCIA in alternativa a permesso di costruire i lavori possono iniziare 30 giorni dopo la presentazione.

Come nel caso della scia, anche per la scia in alternativa a permesso di costruire l’intervento è oneroso, per cui è necessario corrispondere al Comune di Roma il contributo di costruzione.

Che cos’è il Permesso di costruire

Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune – tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUET) – che autorizza determinati interventi edilizi “pesanti” o di nuova costruzione, in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Secondo il D.P.R. 380/2001, il PdC:

  • È rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo (es. usufruttuario, affidatario, ecc.).
  • È trasferibile con l’immobile.
  • Non limita i diritti dei terzi.

Interventi soggetti a Permesso di Costruire

Nuova costruzione: Realizzazione di edifici ex novo su aree non edificate, con nuova volumetria.

Ristrutturazione urbanistica: Interventi di riqualificazione complessiva o modifica funzionale di un intero comparto edilizio o urbano.

Ristrutturazione edilizia rilevante – ricomprende gli interventi soggetto a scia in alternativa.

Presupposti per ottenere il PdC

  • Conformità alle previsioni urbanistiche (piani regolatori, Piani Particolareggiati, ecc.)
  • Conformità al regolamento edilizio comunale e norme tecniche
  • Esistenza o impegno a realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  • Compatibilità con vincoli paesaggistici, ambientali e storici

Tempi di validità ed efficacia

  • Inizio lavori: deve avvenire entro 1 anno dalla notifica del permesso.
  • Ultimazione lavori: normalmente entro 3 anni dall’inizio.
  • Decadenza: se i termini non sono rispettati e non è stata concessa una proroga motivata, il permesso decade per la parte non eseguita.

Come presentare le pratiche edilizie a Roma

Procedura SUET

Nel Comune di Roma qualsiasi pratica edilizia si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico.

La pratica viene trasmessa dall’avente diritto (proprietario, comproprietario o delegato), tramite accesso SPID, con documentazione predisposta dal tecnico.

Documentazione necessaria (non esaustiva):

  • lettera d’incarico e documento d’identità;
  • elaborati grafici ante e post operam;
  • relazione tecnica asseverata;
  • eventuale relazione sulle tolleranze costruttive;
  • dati dell’impresa esecutrice (se già individuata);
  • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite PagoPA.

La documentazione obbligatoria da trasmettere tramite SUET diventa progressivamente più corposa.

Costi della CILA e e della SCIA a Roma

Diritti di segreteria

  • € 291,24 → superficie lorda fino a 200 mq
  • € 349,24 → superficie fino a 500 mq
  • € 697,24 → superficie fino a 1000 mq
  • € 1.045,24 → superficie oltre 1000 mq

Tempi di presentazione

  • 7–10 giorni lavorativi dalla disponibilità della documentazione relativa al progetto definitivo;
  • inizio lavori immediato dopo il deposito;
  • controlli comunali possibili entro 30 giorni.

Costi della Scia in alternativa a Permesso di costruire

  • € 465,24 → superficie lorda fino a 200 mq
  • € 697,24 → superficie fino a 500 mq
  • € 929,24 → superficie fino a 1000 mq
  • € 1.161,24 → superficie oltre 1000 mq

Tempi di presentazione

  • 15-20 giorni lavorativi dalla disponibilità della documentazione relativa al progetto definitivo;
  • inizio lavori dopo 30 giorni;
  • controlli comunali possibili entro 30 giorni.

Fine lavori e aggiornamento catastale

Al termine dei lavori è necessario:

  • comunicare la fine lavori;
  • presentare DOCFA per l’aggiornamento catastale o la dichiarazione di nuova costruzione;
  • valutare l’obbligo di segnalazione di agibilità.

Errori frequenti nelle pratiche edilizie a Roma

  • ❌ Iniziare i lavori senza presentazione della pratica edilizia
  • ❌ Confondere CILA e SCIA
  • ❌ Mancata verifica dello stato legittimo
  • ❌ Elaborati grafici incoerenti
  • ❌ Mancato aggiornamento catastale
  • ❌ Mancata comunicazione di fine lavori

Assistenza per CILA, SCIA, SCIA in alternativa a PdC e Permesso di Costruire a Roma

Il nostro studio tecnico opera a Roma e provincia e si occupa della redazione della corretta pratica edilizia e assistenza fino a fine lavori.

📞 Contattaci per una consulenza preliminare.

FAQ – Pratiche edilizie a Roma (CILA, SCIA, SCIA alternativa, Permesso di Costruire)

1) Qual è la prima cosa da fare prima di presentare qualsiasi pratica edilizia?

Verificare lo “stato legittimo” dell’immobile: titoli originari e successivi, corrispondenza tra stato di fatto, progetti depositati e (quando rilevante) catasto, ai sensi dell’art. 9-bis DPR 380/2001. Senza stato legittimo, la pratica può risultare inefficace/illegittima.

2) La pratica edilizia può “sanare” abusi preesistenti?

No. CILA/SCIA/SCIA alternativa/PdC non sanano abusi già realizzati. Se emergono difformità pregresse, va valutata una procedura di regolarizzazione (es. accertamento di conformità).

3) Come capisco se il mio intervento è “edilizia libera”?

In generale: manutenzioni e sostituzioni che non incidono su strutture/volumi/prospetti e non richiedono titolo. Per l’elenco “ufficiale” si usa il Glossario edilizia libera (D.Lgs. 222/2016)

4) CILA: quando serve davvero?

La CILA (art. 6-bis DPR 380/2001) serve di regola per manutenzione straordinaria “non strutturale” e opere interne senza impatto su strutture, sagoma, prospetti e volumetria (es. tramezzi non portanti, bagni/cucine, distribuzioni interne).

5) Con la CILA posso iniziare subito i lavori?

Sì: i lavori possono iniziare subito dopo il deposito (salvo vincoli/atti di assenso o prescrizioni specifiche).

6) Ho demolito un tramezzo e non ho presentato CILA: cosa rischio?

La mancata presentazione comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è presentata spontaneamente a lavori in corso (art. 6-bis, comma 5 DPR 380/2001).

7) SCIA: quando è obbligatoria?

La SCIA edilizia (art. 22 DPR 380/2001) è tipica per interventi “medi” che non sono né edilizia libera né CILA e non richiedono PdC: ad esempio opere con interessamento strutturale (aperture su portanti, solai, scale, consolidamenti) e alcune ristrutturazioni/varianti.

8) Con la SCIA posso iniziare subito?

In linea generale sì: inizio lavori immediato dopo presentazione. Attenzione però ai casi di SCIA condizionata: se servono atti di assenso (paesaggistico, beni culturali, antincendio, ecc.) l’avvio può essere subordinato al loro rilascio.

9) Che differenza c’è tra SCIA “unica” e SCIA “condizionata”?

• SCIA unica: presenti un unico procedimento che ingloba più segnalazioni/comunicazioni.
* SCIA condizionata: l’efficacia è legata al rilascio preventivo di uno o più atti di assenso necessari.

10) SCIA alternativa al Permesso di Costruire: quando si usa?

È la “super SCIA” dell’art. 23 DPR 380/2001: consente alcuni interventi normalmente soggetti a PdC (ad es. ristrutturazioni “pesanti” ex art. 10, o nuova costruzione disciplinata da piani attuativi con prescrizioni puntuali).

11) Con la SCIA alternativa posso iniziare subito?

No: si può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione, salvo casi particolari e salvo vincoli/atti di assenso (in quel caso i 30 giorni decorrono dall’atto).

12) A Roma la SCIA alternativa si presenta su SUET?

Sì: a Roma risulta attiva su SUET dal 27 ottobre 2025.

13) Permesso di costruire: quando serve?

Serve per gli interventi dell’art. 10 DPR 380/2001, in particolare:

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • ristrutturazione edilizia “rilevante” (la stessa area in cui spesso si colloca anche la SCIA alternativa, quando ammessa).
14) Quali sono i tempi del Permesso di Costruire?

Dipendono dall’istruttoria e dalla completezza della domanda, e possono allungarsi per pareri/integrazioni e vincoli. In pratica conta molto:

  • complessità progettuale;
  • necessità di pareri (Sovrintendenze, paesaggistica, ecc.);
  • qualità e completezza degli elaborati.
15) I “costi Comune” sono gli stessi per tutte le pratiche?

No. Ci sono:

  • diritti di segreteria/istruttoria (variabili per tipologia e superficie);
  • eventuale contributo di costruzione (oneri urbanizzazione + costo di costruzione, quando dovuto: tipico per SCIA onerose, SCIA alternativa e PdC);
  • eventuali costi per atti di assenso e occupazioni suolo, ecc.
16) Gli oneri (contributo di costruzione) quando si pagano?

Quando l’intervento è “oneroso” (es. aumento carico urbanistico, alcuni cambi d’uso, nuova costruzione, ristrutturazioni rilevanti). Per SCIA alternativa l’art. 23 richiama il contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16.

17) Posso rateizzare gli oneri?

In molti casi sì, prima dell’inizio lavori, seguendo le procedure comunali (a Roma spesso la gestione è integrata con pagamenti e istruzioni SUET).

18) Come si presentano le pratiche a Roma?

Solo telematicamente tramite SUET, con accesso SPID/CIE e caricamento della documentazione firmata digitalmente; i pagamenti avvengono tramite PagoPA (in particolare per la SCIA alternativa: generazione e pagamento dentro la piattaforma).

19) Se il Comune mi chiede integrazioni, cosa succede ai tempi?

Le integrazioni possono:

  • sospendere i tempi (specie per PdC),
  • ritardare l’efficacia (di fatto) quando mancano allegati essenziali o atti di assenso.
20) A fine lavori cosa devo fare sempre?

Di regola:

  • comunicazione di fine lavori;
  • aggiornamento catastale (DOCFA) se cambiano distribuzioni, consistenza, subalterni o planimetrie;
  • verifica se serve segnalazione certificata di agibilità (in base all’intervento).
21) Se non aggiorno il catasto cosa rischio?

Rischi problemi su vendite, mutui, perizie; inefficacia della comunicazione di fine lavori, sanzioni da parte del Catasto.

22) Posso iniziare i lavori e “presentare dopo” la pratica?

No. La regola pratica: prima il titolo, poi il cantiere (CILA/SCIA prima dell’avvio, SCIA alternativa con rispetto dei 30 giorni).

23) Quali sono gli errori più frequenti che fanno perdere tempo a Roma?
  • titolo edilizio sbagliato (CILA vs SCIA vs SCIA alternativa vs PdC);
  • mancata verifica stato legittimo;
  • elaborati grafici incoerenti (ante/post operam);
  • omissione di vincoli e atti di assenso;
  • mancata fine lavori / DOCFA.
24) Queste pratiche servono anche per i bonus edilizi?

Sì: la corretta individuazione del titolo, la coerenza tra progetto–pratica–catasto e la tracciabilità dei pagamenti sono spesso determinanti per evitare contestazioni in caso di controlli.

Pratiche catastali – i principali tipi di adempimenti del catasto di Roma

Il catasto: cos’è?

Il catasto ora denominato Agenzia del Territorio nasce nel 1939 con lo scopo di applicare un sistema tributario alle proprietà urbane. Nel corso degli anni si è ampliato a livello conoscitivo e informativo arrivando ad avere un sistema cartografico webgis che copre tutto il territorio nazionale.

Il catasto è una grandissima banca dati che contiene diverse informazioni sul vostro immobile: titolarità, valore, tipologia e tanto altro. Quando c’è la necessità di variare o correggere questi dati?

Esistono numerosi tipi di operazioni che possono rendersi necessari in catasto che si tratti della ristrutturazione di un appartamento a Trastevere o della divisione ereditaria di un villino all’Olgiata, ecco tutto quello che devi sapere sulle pratiche catastali gestite dal nostro studio tecnico.

1. Il Sistema DOCFA: quando serve, tempi e costi

Il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati) è la procedura telematica con cui i tecnici abilitati comunicano all’Agenzia delle Entrate le nuove costruzioni o le variazioni intervenute su un immobile esistente. Il documento è necessario qualora le mutazioni implichino variazioni di categoria, della classe e della consistenza.

Quando è obbligatorio presentare un DOCFA?

A Roma, la maggior parte delle richieste giunge a seguito di interventi edilizi. È obbligatorio nei seguenti casi:

  • Ampliamento: Quando viene realizzato un ampliamento, ne deriva l’aumento del numero dei vani e di conseguenza della rendita catastale.
  • Variazione Planimetrica: Quando sposti tramezzi, crei un open space o ricavi un secondo bagno.
  • Frazionamento o Fusione: Se decidi di dividere un grande appartamento in due unità (frazionamento) o unire due proprietà adiacenti (fusione).
  • Cambio di Destinazione d’Uso: Quando un locale soffitta diventa abitabile o un ufficio viene trasformato in abitazione.
  • Ultimazione di Fabbricato Urbano: Per censire per la prima volta un edificio appena costruito.
  • Planimetria mancante: si rende necessario associare la scheda planimetrica che raffiguri lo stato dei luoghi dell’immobile.

L’aspetto fiscale: Il DOCFA serve anche a rideterminare la Rendita Catastale. Il nostro compito è calcolare i “consistenze” (vani, metri quadri) e proporre la rendita corretta. Un errore in questa fase può costarti migliaia di euro in più in IMU o, peggio, un accertamento per rendita incongrua.

Il docfa deve essere presentato obbligatoriamente entro 30 giorni dalla fine lavori pena l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I tempi di registrazione sono di pochi giorni, in alcuni casi la Registrazione è automatica appena il professionista invia il docfa tramite il Sister. I costi da sostenere presso l’Ufficio del Territorio della Provincia di Roma è pari ad Euro 70.00.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
  • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

2. Allineamento tra Catasto e Comune: Il “Triangolo della Conformità”

Questo concetto riguarda la conformità urbanistica dell’immobile, aspetto trascurato in passato ed oggetto di fraintendimenti. Esiste un malinteso comune infatti: “Se la planimetria catastale è uguale a casa mia, allora sono in regola”. Falso.

Perché un immobile sia regolare e compravendibile senza eccezioni, ovvero conferme urbanisticamente e catastalmente, devono coincidere tre elementi:

  • Stato di Fatto: Com’è la casa oggi.
  • Planimetria Catastale: Il disegno depositato all’Agenzia delle Entrate (Catasto).
  • Titolo Abilitativo (Comune): I progetti depositati al Comune di Roma (CILA, SCIA, Licenze edilizie storiche).

Dunque non è sufficiente aggiornare la planimetrica catastale e depositare solo il Docfa.

Se il Catasto è aggiornato ma non esiste una pratica edilizia in Comune, siamo in presenza di un abuso edilizio, più o meno grave a seconda della tipologia. Il nostro studio si occupa di verificare questa tripla corrispondenza prima di ogni rogito. Per approfondire leggi anche difformità urbanistiche.

3. Volture e Successioni: Chi è il vero proprietario?

La Voltura Catastale è l’atto che comunica all’amministrazione finanziaria che il diritto di proprietà è passato da un soggetto a un altro.

  • Dopo un Rogito: Di norma se ne occupa il notaio, ma è sempre bene verificare dopo qualche mese che l’aggiornamento sia andato a buon fine.
  • Dopo una Successione: Se hai ereditato un immobile a Roma, a seguito della presentazione della Dichiarazione di Successione all’Agenzia delle Entrate viene aggiornato anche l’intestazione catastale tramite voltura automatica. Anche qui è bene controllare che l’aggiornamento sia andato a buon fine.

4. Istanze di Rettifica: Correggere gli Errori del Passato

Il database catastale di Roma contiene milioni di dati, passaggi di proprietà di vario titolo, volture, etc, alcune volte sono presenti degli errori che possono riguardare vari aspetti:

  • Errori di Intestazione: Cognomi storpiati, codici fiscali errati o quote di proprietà sbagliate.
  • Errori sui Dati Identificativi: Errori nel numero di foglio, particella o subalterno.
  • Errore sui dati dell’immobile: l’errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella descrizione dell’immobile quale numero vani e consistenza.
  • Errori di abbinamento della planimetria: capita non di rado che prelevando la planimetria del proprio immobile, il disegno non coincida affatto con la realità perché è stata associata la planimetria di un altro immobile e viveceversa.
  • Errori di Superficie: Molte visure riportano ancora solo il numero dei vani e non i metri quadri, o riportano dati palesemente errati.
  • Assegnazione identificativo definitivo o correzione di identificativo: rettifica duplicati di particella, passaggio di particella da catasto terreni a ente urbano, etc
  • Informatizzazione planimetria: può capitare che una planimetria non sia stata acquisita durante la digitalizzazione degli archivi, non appare dunque nella banca dati online e non è possibile estrarla tramite la piattaforma Sister.
  • Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato. Tale correzione riguarda errori compiuti dal catasto nell’identificazione dei fabbricati o ampliamenti o demolizioni non aggiornata in banca dati.
  • Segnalazione di incoerenza per fabbricato rurale. Non tutti i fabbricati rurali devo essere dichiari in catasto, l’agenzia del territorio tramite fotografie satellitare e sovrapposizioni gis ha stilato l’elenco dei fabbricati rurali non dichiarati. Ma esistono casi in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento.

Attraverso le Istanze di Rettifica, il nostro studio interviene presso gli uffici del Catasto di Roma per correggere questi dati.

5. Accatastamenti e Planimetrie d’Impianto

Il Primo Accatastamento

Quando si realizza una nuova costruzione, l’accatastamento è la fase finale. Prevede il rilievo con strumentazione GPS e stazione totale per l’inserimento in mappa al Catasto Terreni e l’iscrizione dell’immobile al Catasto Fabbricati.

La Planimetria di Impianto

La Planimetria di primo Impianto, ovvero il primo disegno mai depositato al catasto, riveste un ruolo molto importante per la ricostruzione dello stato legittimo a sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/01. “Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.”

E’ chiaro quindi come l’estrazione della planimetria catastale di primo impianto, congiuntamente ai modelli di accertamento e classamento, possano essere documenti cruciali ai fini della dimostrazione dello stato legittimo degli immobili. In tal senso le planimetrie del 1939 diventano documenti probatori circa la legittimità dei fabbricati.

Tali documenti sono reperibili tramite istanza di accesso agli atti in Catasto o qualora la planimetria d’impianto fosse l’ultima depositata tramite visura con Sister.

6. Visure, Mappe e Ispezioni Ipotecarie: Conoscere per Valutare

Il nostro studio fornisce:

  • Visure Storiche: Per vedere i passaggi di proprietà e le modifiche intercorse nell’immobile negli anni.
  • Estratti di Mappa: Per individuare l’esatta posizione del fabbricato e dei confini.
  • Ispezioni Ipotecarie (Conservatoria): Per verificare che sull’immobile non gravino ipoteche, pignoramenti o decreti ingiuntivi. Nota: Il Catasto non prova la proprietà (non è probatorio), la Conservatoria sì.

Per richiedere la visura storica, la planimetria o l’ispezione ipotecaria contattaci tramite mail o tramite whatsapp.

Hai un dubbio sulla tua planimetria?

A volte basta una piccola discrepanza per creare grandi problemi. Non aspettare il giorno del rogito per scoprire che la tua casa “non esiste” correttamente per lo Stato.

Richiedi oggi stesso un Check-up Catastale completo. Effettueremo visure, reperiremo la planimetria e ti diremo se il tuo immobile è pronto per essere venduto o se necessita di un intervento di regolarizzazione.

FAQ – Pratiche Catastali a Roma (Guida SEO)

Quanto costa un DOCFA a Roma?

Il costo di un DOCFA a Roma dipende dal tipo di pratica (variazione, frazionamento, nuova costruzione) e dalla complessità del rilievo. Generalmente comprende:

  • parcella del tecnico per rilievo e redazione pratica, l’importo generalmente oscilla tra i 350 Euro e i 750 Euro in quanto dipende dalla tipologia di intervento e dalla grandezza dell’immobile;
  • tributi catastali dovuti all’Agenzia delle Entrate pari ad Euro 70.00;
Entro quanto tempo va presentato il DOCFA dopo i lavori?

Il DOCFA deve essere presentato entro 30 giorni dalla fine lavori. Il mancato aggiornamento può comportare sanzioni amministrative e incongruenze fiscali (rendita errata, IMU non corretta).

Quando è obbligatorio aggiornare la planimetria catastale?

È obbligatorio quando vengono eseguiti lavori che modificano:

  • distribuzione interna (spostamento tramezzi rilevante);
  • numero dei vani o superficie;
  • frazionamento o fusione;
  • cambio di destinazione d’uso;
  • ampliamenti;
  • nuova costruzione.

Se la planimetria non rappresenta lo stato reale dell’immobile, non è conforme.

Posso vendere casa se la planimetria catastale è diversa dallo stato di fatto?

No. Per vendere un immobile a Roma è necessario che:

  1. La planimetria catastale sia conforme allo stato di fatto;
  2. L’immobile sia conforme urbanisticamente (titolo edilizio in Comune);
  3. Le intestazioni catastali siano corrette.

In caso contrario, il notaio può sospendere o rinviare il rogito e la Banca può non accordare il mutuo.

Il Catasto prova la proprietà dell’immobile?

No. Il Catasto ha valore fiscale, non probatorio. La proprietà si verifica tramite Conservatoria dei Registri Immobiliari (ispezione ipotecaria).

Come recuperare una planimetria catastale a Roma?

La planimetria può essere richiesta:

  • tramite portale Sister (se si è abilitati o si è proprietari);
  • tramite tecnico incaricato con delega del proprietaio.

Se la planimetria non è digitalizzata, può essere necessario un accesso agli atti catastale. Ci sono casi in cui la planimetria catastale non è mai stata presentata.

Cos’è la planimetria di primo impianto e perché è importante?

La planimetria di primo impianto è il primo disegno depositato in Catasto (spesso risalente agli anni ’39-’41). È fondamentale per dimostrare lo stato legittimo degli immobili ante legge urbanistica del 1942. Per il Comune di Roma la situazione del ’39 è un po’ diversa ma in ogni caso la planimetria di primo impianto è un documento fondamentale.

Cosa succede se il Catasto è aggiornato ma non esiste pratica edilizia in Comune?

In questo caso l’immobile può essere catastalmente regolare ma urbanisticamente abusivo. Il DOCFA non sostituisce la pratica edilizia (CILA, SCIA, Permesso di Costruire).

Come fare una voltura catastale dopo una successione a Roma?

Dopo la dichiarazione di successione, l’intestazione catastale viene generalmente aggiornata automaticamente. È comunque consigliabile verificare con una visura catastale aggiornata che la voltura sia andata a buon fine.

Quanto tempo ci vuole per aggiornare il Catasto a Roma?

Dipende dal tipo di pratica:

  • docfa → tempi tecnici brevi dopo il deposito – da aggiornamento automatico a pochi giorni;
  • rettifiche → i tempi di istruttoria dell’Ufficio sono di massimo 30 giorni, a volte tali tempi non sono rispettatati;
  • accesso agli atti → i tempi di ievasioni dell’Ufficio sono di massimo 30 giorni, a volte tali tempi non sono rispettatati;
Come correggere errori catastali su nome, foglio o subalterno?

Si presenta un’istanza di rettifica catastale per correggere:

  • errori di intestazione (nome, codice fiscale, quote);
  • errori su foglio, particella o subalterno;
  • errori di indirizzo o piano;
  • planimetria abbinata all’unità sbagliata.
Che differenza c’è tra visura catastale e visura ipotecaria?
  • Visura catastale → dati fiscali e tecnici dell’immobile.
  • Visura ipotecaria (Conservatoria) → gravami, ipoteche, pignoramenti – trascrizioni

Per una compravendita sicura servono entrambe.

Cosa fare prima di mettere in vendita casa a Roma?

È consigliabile effettuare un Check-up Catastale e Urbanistico che comprenda:

  • visura storica;
  • planimetria catastale;
  • verifica stato legittimo;
  • verifica intestazione;
  • controllo conformità Comune–Catasto;
  • eventuale ispezione ipotecaria.
Posso scaricare la visura catastale e la planimetria autonomamente senza rivolgermi a un tecnico o ad un’Agenzia di servizi?

SI, il proprietario dell’immobile può scaricare autonomamente la visura catastale e la planimetria del proprio immobile accedendo con SPID nel sito dell’Agenzia delle Entrate (non tramite accesso Sister).

Articolo a cura dello Studio Tecnico Roma Sud – Esperti in Pratiche Catastali e Urbanistica a Roma.

Riqualificazione energetica 2026

La riqualificazione energetica nel 2026 non è più solo una scelta etica o un modo per risparmiare in bolletta: è diventata una necessità normativa dettata dalla Direttiva Europea “Case Green” (EPBD), che l’Italia è chiamata a recepire entro maggio di quest’anno.

La riqualificazione energetica consiste nell’insieme di interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici di un immobile, migliorandone le prestazioni termiche e impiantistiche, il comfort abitativo e il valore di mercato.

Che si tratti di un appartamento in un grande condominio, di una villetta unifamiliare o di una costruzione cielo-terra, il tema della riqualificazione energetica gioca un ruolo sempre più cruciale nella normativa italiana ed europea.

Basti solo pensare all’importanza che le banche stanno attribuendo alla classe energetica degli immobili per i cosiddetti “mutui green” più convenienti in termini di tassi.

1️⃣ Cosa si intende per riqualificazione energetica

Per riqualificazione energetica si intendono interventi che migliorano l’efficienza dell’edificio e/o dell’unità immobiliare, tra cui:

  • Isolamento termico (cappotto, coibentazione coperture, solai, pareti)
  • Sostituzione infissi
  • Installazione schermature solari
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
  • Installazione pompe di calore
  • Impianti fotovoltaici
  • Solare termico
  • Sistemi ibridi e generatori a condensazione
  • Building automation

L’obiettivo è ridurre il fabbisogno energetico e migliorare la classe energetica dell’immobile certificata tramite APE.

2️⃣ I principali riferimenti normativi

La riqualificazione energetica è disciplinata principalmente da:

  • D.Lgs. 192/2005 (prestazione energetica nell’edilizia)
  • D.M. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi” e Linee guida APE) – a breve entrerà in vigore il D.M. 28/10/2025 che andrà nuovamente a definire i metodi di calcolo i valori limite di materiali e impianti
  • D.Lgs. 199/2021 (fonti rinnovabili) recentemente modificato dal D.Lgs 5/2026

Queste norme stabiliscono:

  • limiti di trasmittanza termica
  • requisiti minimi impiantistici
  • obblighi di APE
  • percentuali di copertura da fonti rinnovabili
  • modalità di calcolo delle prestazioni energetiche

A seconda della tipologia di riqualificazione energetica sono previste verifiche che diventano più stringenti al crescere dell’entità degli interventi.

Dobbiamo quindi distinguere il tipo di intervento per verificare i parametri massimi da considerare nel nostro progetto energetico e di conseguenza gli adempimenti e gli interventi necessari.

La normativa distingue:

  • Ristrutturazione importante di primo livello → coinvolge >50% superficie disperdente + impianto
  • Secondo livello → coinvolge >25% superficie
  • Riqualificazione energetica semplice → interventi minori che non rientrano nella ristrutturazione di primo o secondo livello, come installazione di nuovo impianto termico o sostituzione infissi

3️⃣ Riqualificazione energetica in condominio

Negli edifici condominiali gli interventi possono riguardare:

Parti comuni:

  • Cappotto termico
  • Coibentazione copertura
  • Sostituzione centrale termica con impianti ibridi
  • Fotovoltaico o solare termico condominiale

Parti private:

  • Sostituzione infissi
  • Sostituzione caldaia autonoma con pompe di calore anche abbinate alla produzione di acqua calda sanitaria

📌 In caso di interventi sulle parti comuni è necessaria deliberazione assembleare secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.

4️⃣ Riqualificazione di villette e immobili cielo-terra

Negli edifici unifamiliari o cielo-terra il processo è più semplice sotto il profilo autorizzativo, ma restano gli obblighi tecnici:

  • verifica requisiti minimi
  • rispetto limiti trasmittanza
  • verifica obbligo fonti rinnovabili
  • eventuale titolo edilizio (CILA/SCIA)

Spesso è possibile realizzare interventi combinati (cappotto + pompa di calore + fotovoltaico) con un miglioramento significativo della classe energetica.

5️⃣ Adempimenti obbligatori

A) Titolo edilizio

  • Nessun titolo edilizio – edilizia libera
  • CILA (manutenzione straordinaria non strutturale)
  • SCIA (interventi più complessi)

B) Relazione tecnica ex Legge 10

Obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs. 192/2005, attesta il rispetto dei requisiti energetici minimi.

È richiesta in caso di:

  • ristrutturazioni importanti di primo livello
  • ristrutturazione di secondo livello
  • nuova costruzione
  • riqualificazione energetica

C) Pratica ENEA

Per accedere agli incentivi fiscali è obbligatoria la trasmissione dei dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

D) APE

Non è strettamente collegata alla relazione Legge 10 né alla comunicazione di fine lavori. È necessaria per attestare il miglioramento della classe energetica dell’immobile.

6️⃣ Bonus energetici disponibili

Si riporta in seguito la tabella pubblicata da ENEA che riporta in maniera chiara le aliquote di detrazione attualmente previste.

8️⃣ Perché è fondamentale una corretta progettazione energetica

Una riqualificazione non progettata correttamente può:

  • generare condense e muffe
  • creare ponti termici
  • non raggiungere i miglioramenti previsti
  • far perdere l’accesso agli incentivi

La diagnosi energetica preliminare consente di individuare il miglior rapporto costo/beneficio.

9️⃣ Benefici della riqualificazione energetica

Oltre alla riduzione delle bollette e delle emissioni di CO₂, la riqualificazione energetica incide in modo significativo sul valore economico degli immobili, come dimostrano i mutui “green”.

🔟 Conclusioni

La riqualificazione energetica non è solo un intervento tecnico ma un investimento strategico.

È fondamentale:

  • verificare gli obblighi normativi
  • predisporre correttamente i titoli edilizi
  • redigere la relazione energetica Legge 10
  • rispettare i requisiti minimi
  • gestire la pratica ENEA
  • valutare i bonus disponibili

Un intervento ben progettato migliora comfort, efficienza e valore dell’immobile evitando errori tecnici e fiscali.

Condono edilizio: i servizi si cui possiamo assisterti

1. Ritiro concessione in sanatoria

nei casi in cui sia stata presentata domanda di condono ma non sia mai stato ritirato il titolo edilizio (sollecito, presentazione documentazione aggiuntiva etc)

2. Definizione procedura pendente

tramite procedura semplificata per ritiro della Concessione in sanatoria in tempi definiti dalla DAC 40/19. Approfondisci qui (link interno)

3. Attestazione silenzio-assenso

si tratta di una nuova procedura semplificata prevista dalla DAC 40/19 di conclusione del procedimento di sanatoria edilizia aperto con la domanda di condono. Il procedimento viene concluso dal tecnico e l’Amministrazione non rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

4. Accesso agli atti

servizio di accesso agli atti depositati nel fascicolo di condono. Richiesta copia concessione semplice o copia conforme, Richiesta copia domanda di condono, elaborati grafici, pagamento bollettini, etc. Il servizio è accessibile all’utente stesso nella sezione SUE del portale di Roma Capitale.

5. Domanda agibilità

Istruttoria e presentazione domanda di agibilità immobile oggetto di condono edilizio. Il deposito è attualmente solo telematico.

6. Rinuncia condono

presentazione comunicazione di rinuncia al ritiro della concessione in sanatoria a seguito del venir meno dell’abuso.

7. Rettifiche

richiesta rettifiche per errori presenti nella concessione in sanatoria o nella planimetria associata alla concessione. Il deposito è attualmente solo telematico e gestito sulla piattaforma SICER online.


Per approfondire: I tre condoni edilizi

Il condono edilizio è una speciale legge derogatoria di carattere statale, che permette di sanare opere abusive ovvero tutto ciò che è stato realizzato in assenza di titolo edilizio. Finora in Italia abbiamo avuto 3 leggi sul condono edilizio. Il primo condono edilizio si è avuto nel 1985 (legge n. 47/1985), il secondo è uscito nel 1994 (legge n. 724/1994), il terzo condono edilizio nel 2003 (legge n. 326/2003).

Oggetto del condono edilizio

La richiesta di condono doveva essere presentata al Comune competente per territorio al rilascio della sanatoria, ovvero il Comune su cui sorgeva la costruzione abusiva, le domande potevano essere presentate entro le scadenze fissate dalle leggi 47/85- 724/94 e 326/03.

Alla domanda di condono dovevano essere allegate le ricevute del pagamento dell’oblazione, documentazione fotografica, una relazione descrittiva delle opere, la data di ultimazione dei lavori e nei casi di ampliamenti oltre i 450 mc perizia giurata attestante l’idoneità statica dell’opera.

Tipologia di opere per le quali è possibile presentare domanda di condono

  • Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  • Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  • Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  • Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Opere non suscettibili di sanatoria

Non possono ottenere la concessione edilizia in sanatoria le opere abusive poste in aree soggette a vincoli di inedificabilità (art. 33 legge 47/85), tali vincoli devono essere stati imposti prima della realizzazione delle opere abusive. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

Estinzione reati edilizi e sanzioni

Decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, in presenza dell’intera corresponsione dell’oblazione, si producono, ai sensi dell’art. 38, co. 2, l. n. 47/1985, i seguenti effetti:

  • estinzione dei reati edilizi e di quelli relativi alle opere in conglomerato cementizio;
  • estinzione dei reati relativi alle costruzioni in zona sismica;
  • estinzione dei procedimenti di esecuzione e delle sanzioni amministrative.

Silenzio-assenso

Il comma 37, poi, prevede che il decorso del termine di 24 mesi dal 30 giugno 2005 senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune, si determina il silenzio-assenso a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:

  • il pagamento degli oneri concessori;
  • la presentazione della documentazione di cui al co. 35;
  • la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
  • la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico.

In caso di vincoli ambientali ed altri (art. 32 L 47/85) il silenzio-assenso non si forma, infatti è necessario ai fini della sanatoria il provvedimento del Comune, preceduto dal parere positivo dell’ente preposto.

Ordini di demolizione e condono

La presentazione della domanda di condono edilizio, con allegato il versamento dell’oblazione, qualora sia stato disposto l’ordine di demolizione dell’opera realizzata abusivamente, determina la sospensione dell’ordine di demolizione stesso qualora risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • condonabilità in base a tipo di intervento e dimensioni volumetriche abuso;
  • ultimazione dei lavori entro il termine di legge;
  • assenza vincoli di inedificabilità e condizioni ostative al rilascio;
  • versamento dell’obblazione;

Differenze tra sanatoria edilizia e condono

Il condono edilizio è una legge derogatoria, partendo da questo presupposto possiamo capire come sia un tipo di sanatoria nettamente diversa da altri titoli edilizi in sanatoria (art. 36 e 36-bis DPR 380/01), in questo ultimo caso infatti, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, deve essere verificata la cosiddetta «doppia conformità» o «conformità asimmetrica» – ovvero l’opera deve essere conforme sia alla normativa vigente nel momento della realizzazione dell’abuso, sia alla normativa attuale ovvero l’intervento dovrà essere conforme alla normativa edilizia al momento della realizzazione e alla normativa urbanistica al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

CILA in sanatoria a Roma: guida completa 2025

Cos’è la CILA in sanatoria

La CILA in sanatoria è una pratica edilizia che consente di regolarizzare presso il Comune interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo leggero eseguiti senza aver presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) prima dell’avvio dei lavori.

A Roma, la CILA in sanatoria viene presentata tramite il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico ed è una procedura relativamente semplice, purché le opere realizzate siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Quali interventi si possono sanare con la CILA in sanatoria

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b – DPR 380/01)

Secondo il Testo Unico dell’Edilizia, rientrano nella manutenzione straordinaria:

  • opere di rinnovo o sostituzione di parti non strutturali dell’edificio;
  • realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, anche con variazione delle superfici;
  • Demolizione e/o nuova costruzione di tramezzi, spostamento porte interne, realizzazione nuovi vani o ampliamento di vani esistenti;

Queste opere possono essere sanate se realizzate in assenza di CILA o di precedente titolo edilizio (ex DIA).

Restauro e risanamento conservativo leggero (art. 3, comma 1, lett. c – DPR 380/01)

Rientrano in questa categoria gli interventi finalizzati a:

  • conservare l’organismo edilizio;
  • migliorarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali;
  • consolidare, ripristinare o rinnovare elementi costitutivi dell’edificio;
  • inserire impianti e servizi necessari all’uso;
  • eliminare elementi estranei all’organismo edilizio;
  • sostituzione dei manti di copertura se con modifica caratteristiche diverse rispetto a quelli preesistenti;
  • istallazione di ringhiere o realizzazione di parapetti a protezione di lastrici o terrazzi;
  • realizzazione di soppalchi non praticabili;
  • ripristino dell’unità immobiliare alle sue caratteristiche originarie;
  • ripristino della destinazione d’uso originaria

Quando è necessario presentare una CILA in sanatoria – esempi pratici

La CILA in sanatoria è necessaria quando i lavori sono già stati eseguiti senza comunicazione preventiva. Alcuni esempi frequenti a Roma:

  • demolizione o spostamento di tramezzi interni non portanti;
  • realizzazione di un open space;
  • costruzione di un nuovo bagno;
  • diversa distribuzione interna degli ambienti;
  • frazionamento di un appartamento in due unità;
  • fusione di due unità immobiliari.

In tutti questi casi, se non è stato depositato alcun progetto prima dell’inizio dei lavori, è possibile regolarizzare l’immobile tramite CILA in sanatoria.

Come presentare la CILA in sanatoria a Roma

Procedura

Il deposito della cila in sanatoria è attualmente solo telematico, e deve avvenire tramite gli appositi portali dedicati sul sito del Comune di appartenenza, nel Comune di Roma il deposito avviene tramite piattaforma SUET.

L’avente diritto, ovvero proprietario, comproprietario, locatario, procuratore speciale, etc deve inviare la pratica, debitamente già compilata dal tecnico, tramite il SUET a seguito di accesso con credenziali SPID.

I documenti necessari per l’invio sono:

  • lettera d’incarico al professionista e documento d’identità;
  • tavola di progetto firmata dal tecnico ante e post operam;
  • Relazione tecnica asseverata;
  • eventuale relazione sulle tolleranze costruttive e/o esecutive;
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e della sanzione tramite circuito PagoPa;
  • Eventuale trasmissione della ricevuta di aggiornamento catastale.

Costi della CILA in sanatoria a Roma

I costi amministrativi attualmente previsti sono:

  • Diritti di segreteria:
    • € 291,24 → Progetti con superficie lorda fino a 200 mq
    • € 349,24 → Progetti con superficie lorda fino a 500 mq
    • € 697,24 → Progetti con superficie lorda fino a 1000 mq
    • € 1045,24 → Progetti con superficie lorda oltre 1000 mq
  • Sanzione pari ad Euro 1000.00;
  • Euro 70.00 per l’aggiornamento eventuale della planimetria catastale.

A questi importi va aggiunta la parcella del tecnico, che comprende:

  • rilievo dell’immobile;
  • verifica dello stato legittimo;
  • redazione delle tavole grafiche;
  • asseverazione di conformità edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria;
  • gestione della pratica SUET;
  • aggiornamento planimetria catastale se necessario.

Tempi di presentazione

In media, i tempi per la preparazione e l’invio della CILA in sanatoria sono di circa 10 giorni lavorativi dal momento del reperimento della documentazione necessaria per la verifica dello stato legittimo, salvo casi complessi o necessità di integrazioni.

Verifica dello stato legittimo dell’immobile

Prima di procedere con una CILA in sanatoria, è fondamentale effettuare la verifica dello stato legittimo dell’immobile, così come definito dall’art. 9-bis del DPR 380/01.

Lo stato legittimo consiste nella conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile prima dell’esecuzione degli interventi non comunicati, verificando che:

  • l’immobile sia stato realizzato con un titolo edilizio valido;
  • eventuali precedenti modifiche siano state regolarmente autorizzate o sanate;
  • lo stato dei luoghi antecedente ai lavori abusivi corrisponda ai progetti depositati in Comune.

Il tecnico incaricato effettua l’analisi di:

  • licenza edilizia, concessione o permesso di costruire;
  • eventuali pratiche edilizie successive;
  • planimetrie catastali storiche;
  • conformità tra stato di fatto, titoli edilizi e catasto.

⚠️ Se l’immobile presenta ulteriori difformità rispetto agli interventi realizzati e non comunicati è necessario verificare la possibilità di regolarizzazione delle difformità urbanistiche.

CILA in sanatoria e vendita dell’immobile

La CILA in sanatoria è un passaggio spesso indispensabile in caso di vendita di un immobile a Roma.

Durante una compravendita, infatti:

  • il notaio richiede la conformità urbanistica e catastale;
  • l’acquirente (o la banca) verifica la corrispondenza tra stato di fatto e documentazione;
  • eventuali difformità interne possono bloccare il rogito o l’erogazione del mutuo.

Sanare le opere interne prima della vendita consente di:

  • evitare ritardi o sospensioni dell’atto notarile;
  • tutelare venditore e acquirente;
  • aumentare il valore commerciale dell’immobile;
  • ridurre il rischio di contestazioni post-vendita.

In molti casi, la CILA in sanatoria viene richiesta direttamente dal notaio o dal tecnico dell’acquirente come condizione per procedere al rogito.

Perché regolarizzare l’immobile

Sanare un abuso edilizio tramite CILA in sanatoria è fondamentale per:

  • vendere o acquistare un immobile senza problemi notarili;
  • accedere a mutui e finanziamenti;
  • evitare sanzioni più gravi;
  • rendere l’immobile conforme allo stato di fatto.

Assistenza per CILA in sanatoria a Roma

Il nostro studio tecnico opera a Roma e provincia e si occupa di:

  • verifiche di conformità;
  • pratiche CILA e CILA in sanatoria;
  • aggiornamenti catastali;
  • assistenza completa fino alla regolarizzazione dell’immobile.

📞 Contattaci per una consulenza e verifica gratuita della fattibilità.

FAQ – CILA in sanatoria a Roma

La CILA in sanatoria è sempre possibile?
No. È possibile solo se gli interventi sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e se l’immobile era legittimo prima dei lavori.

La CILA in sanatoria blocca la vendita di un immobile?
No, anzi: è spesso necessaria per poter vendere. Senza regolarizzazione il rogito può essere sospeso.

È obbligatorio aggiornare il catasto?
Sì. L’aggiornamento catastale è parte integrante della pratica di sanatoria.

Quanto tempo serve per sanare un abuso con CILA?
In media circa 10 giorni lavorativi, salvo casi complessi.

La CILA in sanatoria vale anche per frazionamenti?
Sì, se non viene modificata la volumetria complessiva e la destinazione d’uso resta invariata.

Serve il consenso del condominio?
No, se le opere riguardano esclusivamente parti interne dell’unità immobiliare.

CILA a Roma: guida completa per lavori da eseguire, costi, tempi e bonus edilizi

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è il titolo edilizio utilizzato per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e restauro leggero che non interessano parti strutturali dell’edificio.

Nel Comune di Roma, individuare correttamente il titolo edilizio e presentare una CILA completa e conforme è fondamentale per:

  • iniziare i lavori senza ritardi;
  • evitare sanzioni amministrative;
  • garantire la conformità urbanistica e catastale dell’immobile;
  • accedere correttamente ai bonus edilizi.

Questa guida fornisce una panoramica aggiornata e operativa su:

  • cos’è la CILA e quando è obbligatoria;
  • quali interventi sono ammessi;
  • come presentarla tramite SUET;
  • costi e tempi;
  • rapporto tra CILA e bonus edilizi;
  • adempimenti di fine lavori;
  • errori più frequenti da evitare.

Cos’è la CILA e a cosa serve

La CILA è disciplinata dall’art. 6-bis del DPR 380/2001 e consente di eseguire lavori edilizi da realizzare, senza attendere un’autorizzazione preventiva del Comune.

La pratica si fonda sull’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra), che certifica la conformità dell’intervento:

  • agli strumenti urbanistici vigenti;
  • al Regolamento Edilizio;
  • alle normative igienico-sanitarie, energetiche e di sicurezza.

📌 Con la CILA i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione.

Quali interventi si possono realizzare con la CILA

Manutenzione straordinaria non strutturale

(art. 3, comma 1, lett. b – DPR 380/01)

Rientrano nella CILA, a titolo esemplificativo:

  • demolizione e ricostruzione di tramezzi non portanti;
  • spostamento o realizzazione di porte interne;
  • diversa distribuzione degli ambienti interni;
  • realizzazione o modifica di bagni e cucine;
  • rifacimento completo degli impianti;
  • frazionamento o fusione di unità immobiliari senza opere strutturali;
  • realizzazione di soppalchi non praticabili;
  • opere interne che non modificano sagoma, volumetria o prospetti.

In dettaglio: quali opere NON necessitano della cila?

La cila NON è necessaria, come normato dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, per lavori di manutenzione ordinaria e altre lavorazioni per cui si rimanda al testo unico, ovvero a titolo esemplificativo:

  • rinnovamento finiture (rifacimento pavimentazioni, bagni, cucina)
  • Rinnovamenti impiantistici
  • installazione climatizzatori (P < 12kW)
  • controsoffitti

Per maggiori dettagli leggere il glossario dell’edilizia libera

⚠️ Gli interventi su murature portanti o elementi strutturali non rientrano nella CILA e richiedono SCIA.

Quando è obbligatoria la CILA – esempi pratici

La CILA è obbligatoria prima dell’inizio dei lavori nei seguenti casi tipici a Roma:

  • creazione di un open space;
  • realizzazione di un secondo bagno;
  • redistribuzione interna di un appartamento;
  • frazionamento di un’unità immobiliare;
  • fusione di due appartamenti contigui;
  • ristrutturazione interna senza interventi strutturali.

L’esecuzione di queste opere senza CILA preventiva configura un abuso edilizio.

Come presentare la CILA a Roma

Procedura SUET

Nel Comune di Roma la CILA si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico.

La pratica viene trasmessa dall’avente diritto (proprietario, comproprietario o delegato), tramite accesso SPID, con documentazione predisposta dal tecnico.

Documentazione necessaria

  • lettera d’incarico e documento d’identità;
  • elaborati grafici ante e post operam;
  • relazione tecnica asseverata;
  • eventuale relazione sulle tolleranze costruttive;
  • dati dell’impresa esecutrice (se già individuata);
  • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite PagoPA.

Costi della CILA a Roma

Diritti di segreteria

  • € 291,24 → superficie lorda fino a 200 mq
  • € 349,24 → superficie fino a 500 mq
  • € 697,24 → superficie fino a 1000 mq
  • € 1.045,24 → superficie oltre 1000 mq

Parcella del tecnico

Comprende normalmente:

  • rilievo dell’immobile;
  • verifica dello stato legittimo;
  • redazione tavole grafiche;
  • asseverazione urbanistica ed edilizia;
  • gestione pratica SUET;
  • aggiornamento catastale, se necessario.

Tempi di presentazione

  • 7–10 giorni lavorativi dalla disponibilità della documentazione;
  • inizio lavori immediato dopo il deposito;
  • controlli comunali possibili entro 30 giorni.

Sanzione per omessa o tardiva comunicazione

Il testo unico nazionale sull’edilizia DPR 380/01 stabilisce che “La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.” (art. 6 bis comma 5).

Verifica dello stato legittimo dell’immobile

Prima di presentare la CILA è obbligatoria la verifica dello stato legittimo, ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/01.

Il tecnico verifica:

  • titoli edilizi originari;
  • eventuali pratiche successive;
  • conformità tra stato di fatto, progetti depositati e catasto.

📌 La CILA non può sanare abusi edilizi preesistenti.

CILA e bonus edilizi: quando è necessaria e cosa sapere

La CILA è spesso il titolo edilizio di riferimento per accedere ai bonus edilizi, quando gli interventi rientrano nella manutenzione straordinaria non strutturale.

Bonus per i quali è richiesta la CILA

  • Bonus ristrutturazioni 50% (opere interne, bagni, impianti, redistribuzione spazi);
  • Ecobonus per interventi che richiedono titolo edilizio;
  • Bonus barriere architettoniche per opere interne non strutturali.

📌 La CILA deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori.

CILA e data di inizio lavori (aspetto fiscale cruciale)

  • la data di presentazione della CILA coincide con l’inizio legittimo dei lavori;
  • spese sostenute prima del deposito non sono detraibili;
  • incoerenze tra CILA, fatture e bonifici possono comportare la perdita del beneficio fiscale.

Stato legittimo e bonus edilizi

L’accesso ai bonus è subordinato alla conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile.

In presenza di difformità non sanate:

  • la CILA non è sufficiente;
  • i bonus non sono ammessi fino alla regolarizzazione.

Vincoli, condominio e sicurezza

  • Vincoli urbanistici/paesaggistici: possono richiedere pareri aggiuntivi;
  • Condominio: serve autorizzazione solo se si interviene su parti comuni;
  • Sicurezza cantieri: rispetto del D.Lgs. 81/2008, con eventuale coordinatore.

Fine lavori e aggiornamento catastale

  • comunicare la fine lavori;
  • presentare DOCFA per l’aggiornamento catastale;
  • valutare l’obbligo di segnalazione di agibilità.

Errori frequenti nella CILA a Roma

  • ❌ Iniziare i lavori senza CILA
  • ❌ Confondere CILA e SCIA
  • ❌ Mancata verifica dello stato legittimo
  • ❌ Elaborati grafici incoerenti
  • ❌ Mancato aggiornamento catastale
  • ❌ Dichiarare come non strutturali opere che lo sono

Assistenza per CILA a Roma

Il nostro studio tecnico opera a Roma e provincia e si occupa di:

  • verifiche di conformità;
  • CILA e CILA in sanatoria;
  • pratiche edilizie complete;
  • aggiornamenti catastali;
  • assistenza fino a fine lavori.

📞 Contattaci per una consulenza preliminare.

FAQ – CILA a Roma

La CILA è sempre obbligatoria?
Sì, per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale.

Con la CILA posso iniziare subito i lavori?
Sì, dal giorno del deposito.

La CILA dà diritto automatico ai bonus?
No, è necessaria ma non sufficiente: serve anche conformità edilizia e fiscale.

Serve il consenso del condominio?
Solo se si interviene su parti comuni.

La CILA aggiorna il Catasto?
No, l’aggiornamento va presentato separatamente.

Cambio di destinazione d’uso a Roma

La destinazione d’uso di un immobile caratterizza in modo univoco il suo utilizzo a livello urbanistico.

Tramite il cambio di destinazione d’uso si può variare la destinazione urbanistica dell’immobile e, conseguentemente, la categoria catastale e la rendita, modificando quindi la tipologia di utilizzo possibile.

Cos’è la destinazione d’uso di un immobile?

La destinazione d’uso di un immobile definisce il tipo di utilizzo del manufatto edilizio. In modo esemplificativo, tra le destinazioni urbanistiche più comuni troviamo quella residenziale, commerciale o produttiva.

Nel Comune di Roma, l’art. 7 del Piano Regolatore Generale individua le seguenti destinazioni d’uso principali:

  • Abitative
  • Commerciali
  • Servizi
  • Turistico-ricettive
  • Produttive
  • Parcheggi non pertinenziali

Le destinazioni d’uso appartenenti alla stessa categoria sono considerate omogenee; pertanto il passaggio tra usi della stessa categoria (ad esempio da direzionale privato a studio professionale o artigianato di servizio) non costituisce un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.

Ad ogni destinazione urbanistica vengono associate specifiche categorie catastali, utilizzate per determinare la rendita catastale dell’immobile.

Cambio di destinazione d’uso: quando è necessario?

Quando l’utilizzo che si intende fare di un immobile risulta incompatibile con la sua destinazione urbanistica, si rende necessario procedere al cambio di destinazione d’uso.

Un caso frequente è il passaggio da ufficio ad abitazione (da A/10 a A/2). Gli immobili destinati ad ufficio hanno spesso una rendita catastale più elevata rispetto alle abitazioni e comportano quindi una tassazione più alta.

Un altro esempio comune è la trasformazione da commerciale ad artigianale o viceversa.

Il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dall’art. 23-ter del DPR 380/01, che distingue tra:

  • cambi di destinazione all’interno della stessa categoria funzionale
  • cambi tra categorie funzionali diverse

Le principali categorie funzionali individuate dalla normativa nazionale (art. 23-ter DPR 380/01) sono:

  • residenziale
  • turistico-ricettiva
  • produttiva e direzionale
  • commerciale
  • rurale

Nel Comune di Roma il cambio di destinazione d’uso non è necessario quando i nuovi usi non eccedono complessivamente il 25% della SUL dell’unità immobiliare.

Ripristino della destinazione d’uso

Il ripristino della destinazione d’uso riguarda gli immobili progettati per una determinata funzione ma che nel tempo sono stati utilizzati con una destinazione diversa.

Ad esempio, un immobile costruito come abitazione può essere stato successivamente utilizzato come ufficio. Quando si intende ripristinare la destinazione originaria e non sono necessarie opere edilizie rilevanti, è possibile procedere tramite CILA.

In questa situazione generalmente non è richiesto il pagamento di oneri urbanistici al Comune di Roma, salvo casi particolari.

Quando è possibile? Costi e tempi

Il cambio di destinazione d’uso richiede sempre una verifica preliminare di fattibilità urbanistica. In particolare è necessario verificare:

  • compatibilità con il Piano Regolatore Generale
  • Norme Tecniche di Attuazione
  • presenza della destinazione richiesta nel tessuto urbanistico
  • rapporti aero-illuminanti
  • altezze interne
  • requisiti degli impianti
  • requisiti igienico-sanitari

Uno dei casi più frequenti riguarda il cambio da ufficio ad abitazione, che richiede la verifica dei requisiti minimi abitativi, della quota del pavimento rispetto al terreno e del tessuto di PRG.

Esempi di cambi di destinazione d’uso più frequenti

  • da A/10 a A/2
  • da A/2 a A/10
  • da C/1 a A/2
  • da A/2 a C/1

In questi casi si tratta generalmente di cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.

La pratica edilizia richiesta è normalmente SCIA, oppure Permesso di Costruire o SCIA in alternativa a Permesso di Costruire quando si ricade in zona A, ovvero il centro storico e alcune zone del Comune di Roma.

Il cambio d’uso può comportare il pagamento di:

  • contributo di costruzione
  • oneri di urbanizzazione
  • eventuale monetizzazione degli standard urbanistici

Ad esempio, nel passaggio da ufficio ad abitazione la dotazione di servizi e verde richiesta è maggiore. Gli standard non reperibili devono essere corrisposti al Comune di Roma.

Tempi della pratica

Le tempistiche dipendono dal tipo di titolo edilizio necessario e generalmente variano tra 30 e 60 giorni, in base alla complessità dell’intervento.

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