CILA a Roma: guida completa per lavori da eseguire, costi, tempi e bonus edilizi

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è il titolo edilizio utilizzato per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e restauro leggero che non interessano parti strutturali dell’edificio.
Nel Comune di Roma, individuare correttamente il titolo edilizio e presentare una CILA completa e conforme è fondamentale per:
- iniziare i lavori senza ritardi;
- evitare sanzioni amministrative;
- garantire la conformità urbanistica e catastale dell’immobile;
- accedere correttamente ai bonus edilizi.
Questa guida fornisce una panoramica aggiornata e operativa su:
- cos’è la CILA e quando è obbligatoria;
- quali interventi sono ammessi;
- come presentarla tramite SUET;
- costi e tempi;
- rapporto tra CILA e bonus edilizi;
- adempimenti di fine lavori;
- errori più frequenti da evitare.

Cos’è la CILA e a cosa serve
La CILA è disciplinata dall’art. 6-bis del DPR 380/2001 e consente di eseguire lavori edilizi da realizzare, senza attendere un’autorizzazione preventiva del Comune.
La pratica si fonda sull’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra), che certifica la conformità dell’intervento:
- agli strumenti urbanistici vigenti;
- al Regolamento Edilizio;
- alle normative igienico-sanitarie, energetiche e di sicurezza.
📌 Con la CILA i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione.
Quali interventi si possono realizzare con la CILA
Manutenzione straordinaria non strutturale
(art. 3, comma 1, lett. b – DPR 380/01)
Rientrano nella CILA, a titolo esemplificativo:
- demolizione e ricostruzione di tramezzi non portanti;
- spostamento o realizzazione di porte interne;
- diversa distribuzione degli ambienti interni;
- realizzazione o modifica di bagni e cucine;
- rifacimento completo degli impianti;
- frazionamento o fusione di unità immobiliari senza opere strutturali;
- realizzazione di soppalchi non praticabili;
- opere interne che non modificano sagoma, volumetria o prospetti.
In dettaglio: quali opere NON necessitano della cila?
La cila NON è necessaria, come normato dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, per lavori di manutenzione ordinaria e altre lavorazioni per cui si rimanda al testo unico, ovvero a titolo esemplificativo:
- rinnovamento finiture (rifacimento pavimentazioni, bagni, cucina)
- Rinnovamenti impiantistici
- installazione climatizzatori (P < 12kW)
- controsoffitti
Per maggiori dettagli leggere il glossario dell’edilizia libera
⚠️ Gli interventi su murature portanti o elementi strutturali non rientrano nella CILA e richiedono SCIA.
Quando è obbligatoria la CILA – esempi pratici
La CILA è obbligatoria prima dell’inizio dei lavori nei seguenti casi tipici a Roma:
- creazione di un open space;
- realizzazione di un secondo bagno;
- redistribuzione interna di un appartamento;
- frazionamento di un’unità immobiliare;
- fusione di due appartamenti contigui;
- ristrutturazione interna senza interventi strutturali.
L’esecuzione di queste opere senza CILA preventiva configura un abuso edilizio.
Come presentare la CILA a Roma
Procedura SUET
Nel Comune di Roma la CILA si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico.
La pratica viene trasmessa dall’avente diritto (proprietario, comproprietario o delegato), tramite accesso SPID, con documentazione predisposta dal tecnico.
Documentazione necessaria
- lettera d’incarico e documento d’identità;
- elaborati grafici ante e post operam;
- relazione tecnica asseverata;
- eventuale relazione sulle tolleranze costruttive;
- dati dell’impresa esecutrice (se già individuata);
- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite PagoPA.
Costi della CILA a Roma
Diritti di segreteria
- € 291,24 → superficie lorda fino a 200 mq
- € 349,24 → superficie fino a 500 mq
- € 697,24 → superficie fino a 1000 mq
- € 1.045,24 → superficie oltre 1000 mq
Parcella del tecnico
Comprende normalmente:
- rilievo dell’immobile;
- verifica dello stato legittimo;
- redazione tavole grafiche;
- asseverazione urbanistica ed edilizia;
- gestione pratica SUET;
- aggiornamento catastale, se necessario.
Tempi di presentazione
- 7–10 giorni lavorativi dalla disponibilità della documentazione;
- inizio lavori immediato dopo il deposito;
- controlli comunali possibili entro 30 giorni.
Sanzione per omessa o tardiva comunicazione
Il testo unico nazionale sull’edilizia DPR 380/01 stabilisce che “La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.” (art. 6 bis comma 5).
Verifica dello stato legittimo dell’immobile
Prima di presentare la CILA è obbligatoria la verifica dello stato legittimo, ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/01.
Il tecnico verifica:
- titoli edilizi originari;
- eventuali pratiche successive;
- conformità tra stato di fatto, progetti depositati e catasto.
📌 La CILA non può sanare abusi edilizi preesistenti.
CILA e bonus edilizi: quando è necessaria e cosa sapere
La CILA è spesso il titolo edilizio di riferimento per accedere ai bonus edilizi, quando gli interventi rientrano nella manutenzione straordinaria non strutturale.
Bonus per i quali è richiesta la CILA
- Bonus ristrutturazioni 50% (opere interne, bagni, impianti, redistribuzione spazi);
- Ecobonus per interventi che richiedono titolo edilizio;
- Bonus barriere architettoniche per opere interne non strutturali.
📌 La CILA deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori.
CILA e data di inizio lavori (aspetto fiscale cruciale)
- la data di presentazione della CILA coincide con l’inizio legittimo dei lavori;
- spese sostenute prima del deposito non sono detraibili;
- incoerenze tra CILA, fatture e bonifici possono comportare la perdita del beneficio fiscale.
Stato legittimo e bonus edilizi
L’accesso ai bonus è subordinato alla conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile.
In presenza di difformità non sanate:
- la CILA non è sufficiente;
- i bonus non sono ammessi fino alla regolarizzazione.
Vincoli, condominio e sicurezza
- Vincoli urbanistici/paesaggistici: possono richiedere pareri aggiuntivi;
- Condominio: serve autorizzazione solo se si interviene su parti comuni;
- Sicurezza cantieri: rispetto del D.Lgs. 81/2008, con eventuale coordinatore.
Fine lavori e aggiornamento catastale
- comunicare la fine lavori;
- presentare DOCFA per l’aggiornamento catastale;
- valutare l’obbligo di segnalazione di agibilità.
Errori frequenti nella CILA a Roma
- ❌ Iniziare i lavori senza CILA
- ❌ Confondere CILA e SCIA
- ❌ Mancata verifica dello stato legittimo
- ❌ Elaborati grafici incoerenti
- ❌ Mancato aggiornamento catastale
- ❌ Dichiarare come non strutturali opere che lo sono
Assistenza per CILA a Roma
Il nostro studio tecnico opera a Roma e provincia e si occupa di:
- verifiche di conformità;
- CILA e CILA in sanatoria;
- pratiche edilizie complete;
- aggiornamenti catastali;
- assistenza fino a fine lavori.
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FAQ – CILA a Roma
La CILA è sempre obbligatoria?
Sì, per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale.
Con la CILA posso iniziare subito i lavori?
Sì, dal giorno del deposito.
La CILA dà diritto automatico ai bonus?
No, è necessaria ma non sufficiente: serve anche conformità edilizia e fiscale.
Serve il consenso del condominio?
Solo se si interviene su parti comuni.
La CILA aggiorna il Catasto?
No, l’aggiornamento va presentato separatamente.
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Ti affianchiamo in tutte le fasi: dal sopralluogo iniziale alla chiusura delle pratiche. Raccontaci di cosa hai bisogno e ti ricontattiamo al più presto.
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