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Condono edilizio: i servizi si cui possiamo assisterti

1. Ritiro concessione in sanatoria

nei casi in cui sia stata presentata domanda di condono ma non sia mai stato ritirato il titolo edilizio (sollecito, presentazione documentazione aggiuntiva etc)

2. Definizione procedura pendente

tramite procedura semplificata per ritiro della Concessione in sanatoria in tempi definiti dalla DAC 40/19. Approfondisci qui (link interno)

3. Attestazione silenzio-assenso

si tratta di una nuova procedura semplificata prevista dalla DAC 40/19 di conclusione del procedimento di sanatoria edilizia aperto con la domanda di condono. Il procedimento viene concluso dal tecnico e l’Amministrazione non rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

4. Accesso agli atti

servizio di accesso agli atti depositati nel fascicolo di condono. Richiesta copia concessione semplice o copia conforme, Richiesta copia domanda di condono, elaborati grafici, pagamento bollettini, etc. Il servizio è accessibile all’utente stesso nella sezione SUE del portale di Roma Capitale.

5. Domanda agibilità

Istruttoria e presentazione domanda di agibilità immobile oggetto di condono edilizio. Il deposito è attualmente solo telematico.

6. Rinuncia condono

presentazione comunicazione di rinuncia al ritiro della concessione in sanatoria a seguito del venir meno dell’abuso.

7. Rettifiche

richiesta rettifiche per errori presenti nella concessione in sanatoria o nella planimetria associata alla concessione. Il deposito è attualmente solo telematico e gestito sulla piattaforma SICER online.


Per approfondire: I tre condoni edilizi

Il condono edilizio è una speciale legge derogatoria di carattere statale, che permette di sanare opere abusive ovvero tutto ciò che è stato realizzato in assenza di titolo edilizio. Finora in Italia abbiamo avuto 3 leggi sul condono edilizio. Il primo condono edilizio si è avuto nel 1985 (legge n. 47/1985), il secondo è uscito nel 1994 (legge n. 724/1994), il terzo condono edilizio nel 2003 (legge n. 326/2003).

Oggetto del condono edilizio

La richiesta di condono doveva essere presentata al Comune competente per territorio al rilascio della sanatoria, ovvero il Comune su cui sorgeva la costruzione abusiva, le domande potevano essere presentate entro le scadenze fissate dalle leggi 47/85- 724/94 e 326/03.

Alla domanda di condono dovevano essere allegate le ricevute del pagamento dell’oblazione, documentazione fotografica, una relazione descrittiva delle opere, la data di ultimazione dei lavori e nei casi di ampliamenti oltre i 450 mc perizia giurata attestante l’idoneità statica dell’opera.

Tipologia di opere per le quali è possibile presentare domanda di condono

  • Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  • Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  • Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  • Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Opere non suscettibili di sanatoria

Non possono ottenere la concessione edilizia in sanatoria le opere abusive poste in aree soggette a vincoli di inedificabilità (art. 33 legge 47/85), tali vincoli devono essere stati imposti prima della realizzazione delle opere abusive. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

Estinzione reati edilizi e sanzioni

Decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, in presenza dell’intera corresponsione dell’oblazione, si producono, ai sensi dell’art. 38, co. 2, l. n. 47/1985, i seguenti effetti:

  • estinzione dei reati edilizi e di quelli relativi alle opere in conglomerato cementizio;
  • estinzione dei reati relativi alle costruzioni in zona sismica;
  • estinzione dei procedimenti di esecuzione e delle sanzioni amministrative.

Silenzio-assenso

Il comma 37, poi, prevede che il decorso del termine di 24 mesi dal 30 giugno 2005 senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune, si determina il silenzio-assenso a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:

  • il pagamento degli oneri concessori;
  • la presentazione della documentazione di cui al co. 35;
  • la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
  • la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico.

In caso di vincoli ambientali ed altri (art. 32 L 47/85) il silenzio-assenso non si forma, infatti è necessario ai fini della sanatoria il provvedimento del Comune, preceduto dal parere positivo dell’ente preposto.

Ordini di demolizione e condono

La presentazione della domanda di condono edilizio, con allegato il versamento dell’oblazione, qualora sia stato disposto l’ordine di demolizione dell’opera realizzata abusivamente, determina la sospensione dell’ordine di demolizione stesso qualora risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • condonabilità in base a tipo di intervento e dimensioni volumetriche abuso;
  • ultimazione dei lavori entro il termine di legge;
  • assenza vincoli di inedificabilità e condizioni ostative al rilascio;
  • versamento dell’obblazione;

Differenze tra sanatoria edilizia e condono

Il condono edilizio è una legge derogatoria, partendo da questo presupposto possiamo capire come sia un tipo di sanatoria nettamente diversa da altri titoli edilizi in sanatoria (art. 36 e 36-bis DPR 380/01), in questo ultimo caso infatti, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, deve essere verificata la cosiddetta «doppia conformità» o «conformità asimmetrica» – ovvero l’opera deve essere conforme sia alla normativa vigente nel momento della realizzazione dell’abuso, sia alla normativa attuale ovvero l’intervento dovrà essere conforme alla normativa edilizia al momento della realizzazione e alla normativa urbanistica al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

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