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Tag: Urbanistica edilizia catasto

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Cos’è? (in breve)

L’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che descrive le prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari dotate o meno di un impianto di climatizzazione.

A tal fine si esaminano nel dettaglio gli aspetti edilizi e impiantistici: murature, tipologia degli infissi, coibentazioni e impianti di riscaldamento/raffrescamento.

Quando redigere l’attestato di prestazione energetica?

L’APE deve essere richiesto nei seguenti casi:

  • Passaggi di proprietà
  • Locazione dell’immobile
  • Variazioni della prestazione energetica a seguito di interventi edilizi
  • Riqualificazione energetica
  • Immobili di nuova costruzione

Documentazione, costi e tempistica

Per la redazione dell’APE sono indispensabili i documenti relativi agli impianti di riscaldamento/climatizzazione, ovvero:

  • Libretto dell’impianto termico
  • Rapporto di controllo di efficienza energetica

(Per approfondire si veda il Regolamento Regionale 23 dicembre 2020, n. 30).

L’APE viene trasmesso attraverso il Sistema Informativo APE-LAZIO e protocollato istantaneamente.

I costi di registrazione per il deposito sono pari a 15,00 euro, ai quali va aggiunta la parcella del tecnico redattore.

Validità dell’attestato di prestazione energetica

L’APE ha una validità massima di 10 anni, sia nei casi di locazione che di compravendita.

La validità decade nei seguenti casi (art. 5 L.R. 16/2025):

  • Interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio
  • Mutamento della destinazione d’uso
  • Mancato rispetto delle prescrizioni relative ai controlli di efficienza energetica degli impianti termici (Regolamento Regionale 30/2020)

Contenuti dell’attestato di prestazione energetica

  • Prestazione energetica globale dell’unità immobiliare (energia primaria totale e non rinnovabile)
  • Classe energetica dell’immobile
  • Qualità energetica del fabbricato per climatizzazione invernale ed estiva
  • Valori di edifici simili e dell’edificio di riferimento
  • Quantità di anidride carbonica emessa annualmente
  • Quota di energia esportata annualmente
  • Raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica e tempi di ritorno degli interventi

Sanzioni per l’omissione dell’attestato energetico

  • Da 700 a 4.200 euro per errori nella compilazione da parte del professionista
  • Da 3.000 a 18.000 euro per nuove costruzioni o ristrutturazioni senza certificazione energetica
  • Da 3.000 a 18.000 euro per omessa APE in caso di vendita
  • Da 1.000 a 4.000 euro per omessa indicazione della classe energetica nella locazione
  • Da 500 a 3.000 euro per assenza dell’indicazione della prestazione energetica negli annunci pubblicitari

Legislazione in materia energetica

L’APE è regolato da diverse normative nazionali ed europee:

  • D.Lgs. 192/2005 – normativa base sull’efficienza energetica degli edifici
  • D.L. 63/2013 convertito in Legge 90/2013 – introduzione dell’APE
  • Decreti Ministeriali 26 giugno 2015 – metodologie di calcolo e modello nazionale APE
  • D.Lgs. 48/2020 – recepimento direttiva europea sull’efficienza energetica
  • Direttiva Europea EPBD (Case Green) – aggiornamento prestazioni energetiche edifici

L’obiettivo è promuovere il miglioramento dell’efficienza energetica, la sostenibilità dei consumi e l’utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici.

Vuoi maggiori chiarimenti?

Contattaci oppure consulta il sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:
https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/edifici

Agibilità a Roma

L’agibilità di un immobile a Roma è il requisito fondamentale che attesta che un edificio o una singola unità immobiliare possiede le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, oltre alla conformità degli impianti.

Nel territorio di Roma Capitale, la materia è disciplinata principalmente dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dalle disposizioni comunali vigenti.

Lo Studio Tecnico Roma Sud offre assistenza per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), obbligatoria al termine dei lavori o in caso di assenza della stessa.

Cos’è l’agibilità e quando è necessaria

L’agibilità viene attestata tramite Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) e deve essere presentata:

  • A fine lavori per nuove costruzioni
  • Dopo ristrutturazioni rilevanti
  • In caso di compravendita, se non presente
  • Per immobili oggetto di sanatoria o condono

L’agibilità può riguardare:

  • L’intero edificio
  • Una singola unità immobiliare (agibilità parziale)

Agibilità parziale senza certificato dell’intero fabbricato

Uno dei casi più frequenti a Roma riguarda edifici privi di certificato di agibilità originario.

Quando si applica

  • Fabbricati datati (anni ’60-’80) mai dotati di agibilità
  • Immobili oggetto di ristrutturazione interna

Cosa prevede la normativa

È possibile presentare una agibilità parziale per singola unità immobiliare, a condizione che:

  • L’unità sia conforme urbanisticamente e catastalmente
  • Gli impianti siano certificati a norma
  • Siano rispettati i requisiti igienico-sanitari (aerazione, illuminazione, altezze)

Criticità

In assenza di agibilità dell’intero edificio, il tecnico deve verificare anche:

  • Le parti comuni (scale, accessi, coperture)
  • Le condizioni statiche generali

Questo tipo di agibilità richiede un’analisi più approfondita e una responsabilità tecnica maggiore.

Agibilità parziale con certificato dell’edificio esistente

Nel caso in cui l’edificio sia già dotato di certificato di agibilità originario, la procedura risulta più semplice.

Quando si applica

  • Ristrutturazioni interne (CILA o SCIA)
  • Modifiche distributive senza alterazioni strutturali rilevanti

Requisiti

  • Mantenere la coerenza con l’agibilità originaria del fabbricato
  • Dimostrare la conformità degli interventi eseguiti
  • Presentare certificazioni impiantistiche aggiornate

Vantaggi

  • Procedura più veloce
  • Minori verifiche sulle parti comuni
  • Maggiore certezza amministrativa

Agibilità per immobili condonati (in deroga)

Un caso particolare è rappresentato dagli immobili oggetto di condono edilizio (Leggi 47/85, 724/94, 326/03).

Normativa e principio di deroga

Per gli immobili condonati è possibile ottenere l’agibilità anche in deroga ai requisiti ordinari, purché:

  • Sia stata rilasciata la concessione in sanatoria
  • L’immobile sia conforme al titolo edilizio in sanatoria
  • Siano garantite condizioni minime di sicurezza e salubrità

Esempi di deroga

  • Altezze interne inferiori agli standard attuali
  • Rapporti aeroilluminanti non conformi
  • Distribuzioni interne non adeguate alla normativa vigente

Attenzione

La deroga non è automatica: il tecnico deve asseverare che:

  • L’immobile è utilizzabile in condizioni di sicurezza
  • Non sussistono rischi per la salute degli occupanti

Documentazione necessaria per l’agibilità

Per presentare la SCA a Roma è generalmente necessario:

  • Dichiarazione asseverata del tecnico
  • Certificazioni degli impianti (elettrico, idrico, gas)
  • Collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE)
  • Conformità urbanistica e catastale

Normativa di riferimento a Roma

La procedura di agibilità è regolata da:

  • D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia (art. 24 e seguenti)
  • Normativa regionale del Lazio
  • Regolamenti edilizi e igienico-sanitari di Roma Capitale

Perché è importante l’agibilità

  • Vendere o locare un immobile
  • Accedere a mutui e finanziamenti
  • Garantire la sicurezza degli occupanti
  • Evitare contestazioni legali

Assistenza per agibilità a Roma

Lo Studio Tecnico Roma Sud offre supporto completo per:

  • Verifica dei requisiti di agibilità
  • Presentazione SCA
  • Regolarizzazione urbanistica e catastale
  • Pratiche per immobili condonati

Richiedi una consulenza

Se devi ottenere l’agibilità del tuo immobile a Roma, contattaci per una consulenza tecnica: analizzeremo il tuo caso e ti guideremo nella soluzione più corretta e veloce.

FAQ – Agibilità a Roma

Il condono edilizio garantisce l’agibilità?

No. Il condono regolarizza l’abuso, ma non garantisce che l’immobile sia agibile.

Cos’è l’agibilità parziale?

È la possibilità di dichiarare agibile solo una parte dell’edificio o una singola unità immobiliare.

Esiste il silenzio-assenso per l’agibilità da condono?

No. Serve un provvedimento espresso dell’Ufficio Condono.

Posso ottenere l’agibilità se l’immobile non rispetta i requisiti?

Solo in alcuni casi di condono, e comunque previa valutazione tecnica.

Quanto tempo serve per l’agibilità?

  • SCAG: immediata
  • Domanda di agibilità presso l’Ufficio Condono: tempi più lunghi e incerti

Conclusioni

La distinzione tra SCAG e agibilità da condono edilizio è fondamentale per evitare errori e blocchi nelle pratiche immobiliari.

Affidarsi a un tecnico esperto permette di:

  • capire la situazione reale dell’immobile;
  • scegliere la procedura corretta;
  • ottenere l’agibilità nei tempi più rapidi possibili.

Difformità Urbanistica a Roma

Guida alla Sanatoria Edilizia 2026

La difformità urbanistica è una condizione frequente negli immobili del Comune di Roma e del Lazio, spesso scoperta durante la vendita, una successione, una richiesta di mutuo o nel momento dell’avvio di lavori di ristrutturazione.

Le difformità possono derivare da:

  • lavori eseguiti senza autorizzazione;
  • mancato aggiornamento catastale dopo interventi legittimi;
  • irregolarità presenti già alla costruzione.

Non sanare le difformità può bloccare la compravendita o precludere l’ottenimento del mutuo.

Difformità catastale vs difformità urbanistica

Su questo tema c’è spesso molta confusione. La distinzione è fondamentale.

Difformità catastale

La planimetria catastale rappresenta (o dovrebbe rappresentare) lo stato dei luoghi dell’immobile. Può capitare che, a seguito di lavori edilizi legittimamente autorizzati, il catasto non sia stato aggiornato.

👉 In questo caso:

  • non esiste un abuso edilizio;
  • è sufficiente presentare una variazione catastale (DOCFA);
  • la difformità catastale viene sanata.

Difformità urbanistica

Si parla invece di difformità urbanistica quando lo stato dell’immobile non coincide con lo stato legittimo, cioè con:

  • l’ultimo titolo edilizio depositato;
  • oppure, in assenza di ristrutturazioni, con il progetto originario approvato.

⚠️ Aggiornare il catasto non basta
Il catasto ha valore fiscale, non urbanistico: prevale sempre il titolo edilizio. Un immobile può essere conforme catastalmente ma abusivo dal punto di vista urbanistico.

Nel Comune di Roma, ad esempio, è frequente riscontrare varianti in corso d’opera mai depositate, risalenti anche all’epoca della costruzione.

Quando presentare una pratica in sanatoria

È necessaria una sanatoria edilizia quando:

  • i lavori sono stati eseguiti in assenza di titolo;
  • l’intervento è difforme dal progetto approvato;
  • lo stato di fatto non corrisponde allo stato legittimo dell’immobile.

La sanatoria è quasi sempre indispensabile in caso di:

  • vendita;
  • mutuo;
  • cambio di destinazione d’uso;
  • nuove ristrutturazioni.

Perché la verifica della conformità urbanistica e catastale è fondamentale prima di vendere o ristrutturare un immobile

Un immobile non conforme urbanisticamente:

  • può bloccare il rogito notarile;
  • può impedire l’ottenimento del mutuo;
  • espone il venditore a responsabilità contrattuali;
  • impedisce l’ottenimento di bonus edilizi in caso di ristrutturazione.

La verifica preventiva consente di:

  • individuare le difformità;
  • scegliere la strategia corretta (sanatoria o ripristino);
  • evitare contestazioni future.

Tipologie di difformità urbanistiche

Il DPR 380/01 distingue le difformità in base alla loro gravità:

  • assenza di titolo o totale difformità;
  • ristrutturazione edilizia senza permesso;
  • parziale difformità dal titolo edilizio;
  • variazioni essenziali rispetto al progetto approvato.

La qualificazione della difformità è il passaggio più delicato, perché determina:

  • se l’intervento è sanabile;
  • quale procedura utilizzare;
  • se è richiesta la doppia conformità o la conformità “asimmetrica”.

Pratiche a sanatoria: quale scegliere

CILA in sanatoria

È utilizzabile quando le opere:

  • riguardano solo la distribuzione interna;
  • non incidono su strutture, prospetti, volume o sagoma.

Esempi tipici:

  • spostamento o demolizione di tramezzi;
  • diversa distribuzione degli ambienti;
  • modifiche a bagni e cucine.

SCIA in sanatoria

È necessaria per:

  • interventi strutturali;
  • ristrutturazioni edilizie “leggere”;
  • modifiche ai prospetti su edifici non vincolati che non comportano aumento di volume.

Accertamento di conformità (artt. 36 e 36-bis DPR 380/01)

Si applica nei casi di:

  • assenza di titolo edilizio;
  • totale difformità dal permesso a costruire o dalla SCIA in alternativa a permesso di costruire;
  • parziali difformità;
  • interventi eseguiti in assenza di SCIA;

Nei primi due casi è richiesta la doppia conformità, cioè:

  • conformità alla normativa vigente al momento della realizzazione;
  • conformità alla normativa vigente al momento della domanda.

Nei secondi due casi si applica la conformità asimmetrica:

  • conformità urbanistica alla normativa attuale;
  • conformità edilizia ai requisiti vigenti all’epoca dei lavori.

Il Comune può richiedere opere di adeguamento prima della chiusura del procedimento.

È possibile evitare la sanatoria?

In alcuni casi sì.

Non è necessaria la presentazione di una pratica in sanatoria se gli interventi rientrano tra le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del DPR 380/01 ovvero scostamenti di modesta entità tra il progetto approvato e lo stato di fatto dell’immobile.

Rientrano tra le tolleranze costruttive anche:

  • irregolarità geometriche delle murature e delle strutture secondarie;
  • errori di rappresentazione grafica negli elaborati progettuali;
  • diversa collocazione di elementi non strutturali;
  • mancata rappresentazione di elementi accessori o secondari;

Un altro caso in cui non è necessario presentare una pratica edilizia in sanatoria è novellato nell’art. 34-ter comma 4:

Si tratta delle “parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità”.

È possibile inoltre, quando tecnicamente realizzabile, evitare la sanatoria urbanistica:

  • ripristinare lo stato legittimo dell’immobile;
  • demolire o rimuovere le opere abusive;
  • eliminare completamente la difformità.

⚠️ Questa soluzione va valutata attentamente perché:

  • non sempre è tecnicamente possibile;
  • può essere più costosa della sanatoria;
  • può incidere sulla funzionalità dell’immobile.

FAQ – Domande frequenti

  • È possibile vendere un immobile difforme? No, salvo in casi limitati. In genere l’immobile deve essere urbanisticamente conforme o sanato prima del rogito.
  • Se il catasto è conforme, l’immobile è regolare? La conformità catastale non sostituisce quella urbanistica.
  • La CILA in sanatoria è sempre sufficiente? No, solo per opere interne non strutturali.
  • Cos’è lo stato legittimo? Lo stato risultante dall’ultimo titolo edilizio valido o dai successivi titoli legittimi.
  • La banca concede mutuo su immobile difforme? Generalmente no.

Assistenza per sanatoria edilizia a Roma

Il nostro studio tecnico si occupa di:

  • Verifica conformità urbanistica e catastale;
  • CILA e SCIA in sanatoria;
  • Accertamenti di conformità;
  • Assistenza completa fino al rilascio dell’agibilità.

Hai bisogno di regolarizzare un immobile difforme? Richiedi una consulenza tecnica →

Approfondimento normativo

Tipologie di difformità urbanistiche in base al DPR 380/01:

  • Art. 31 (L) – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
  • Art. 33 (L) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
  • Art. 34 (L) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Secondo l’art. 32 le variazioni essenziali sono determinate dalle Regioni tenuto conto che “l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

  • a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
  • b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
  • c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
  • d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
  • e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

La legge Regionale 15/08 definisce le variazioni essenziali nel Comune di Roma e nel territorio del Lazio come segue:

“Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

  • a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
  • b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire;
  • c) aumento superiore al 15% del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
  • d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore a metri 1,5 per edifici fino a quattro piani e al 10% per gli edifici oltre i quattro piani, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
  • e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 15% della sagoma stessa;
  • f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50%;
  • g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del DPR 380/2001 e successive modifiche ad esclusione di quelli che ricadono nel comma 1, lettere a) e b), dello stesso articolo;
  • h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.

Le tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis del DPR 380/2001 e successive modifiche non rientrano in ogni caso tra le variazioni essenziali.”

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