Le perizie tecniche a Roma sono fondamentali per conoscere il reale valore di un immobile o accertare danni come infiltrazioni, umidità e difetti edilizi.
Il nostro studio tecnico opera su tutto il territorio di Roma offrendo perizie precise, affidabili e utilizzabili anche in ambito legale.
Perizia immobiliare a Roma: cos’è e quando serve
Una perizia immobiliare è una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato che consente di:
determinare il valore di mercato di un immobile;
analizzare lo stato di conservazione;
verificare eventuali problematiche edilizie;
supportare compravendite o contenziosi.
Quando richiedere una perizia immobiliare
A Roma, è consigliata in caso di:
acquisto o vendita di immobili;
successioni ereditarie;
divisioni patrimoniali;
richiesta mutuo;
controversie legali.
Stima del valore immobiliare a Roma
La stima del valore di un immobile a Roma richiede una conoscenza approfondita del mercato locale, che varia notevolmente tra quartieri e zone.
Come si calcola il valore di un immobile
Il tecnico utilizza diversi metodi:
Metodo comparativo: confronto con immobili simili venduti nella stessa zona
Metodo analitico: valutazione delle caratteristiche specifiche
Valore di mercato: prezzo più probabile di vendita
Fattori che influenzano il valore immobiliare a Roma
zona (centro, semicentro, periferia);
piano e presenza di ascensore;
esposizione e luminosità;
stato manutentivo;
qualità dell’edificio;
presenza di terrazzi, balconi o box.
Perizie per infiltrazioni a Roma: cause e soluzioni
Le infiltrazioni d’acqua sono tra i problemi più frequenti negli edifici condominiali a Roma.
Cause più comuni di infiltrazioni
terrazzi e lastrici solari non impermeabilizzati;
guaine deteriorate;
tubazioni danneggiate;
facciate degradate;
coperture difettose.
Perizia tecnica infiltrazioni: come funziona
Una perizia per infiltrazioni a Roma si sviluppa in diverse fasi:
sopralluogo tecnico
analisi dei danni (umidità, muffa, distacchi)
individuazione della causa
eventuali indagini strumentali (termografia)
redazione relazione tecnica
Perizia danni e responsabilità legale
In caso di infiltrazioni, la perizia consente di stabilire le responsabilità secondo l’Art. 2051 Codice Civile.
È fondamentale per:
ottenere risarcimenti;
gestire contenziosi condominiali;
supportare azioni legali.
Perizia asseverata a Roma: valore legale
Il nostro studio redige anche perizie asseverate, ovvero giurate, che:
hanno valore legale;
sono utilizzabili in tribunale;
garantiscono maggiore affidabilità.
Perché scegliere il nostro studio tecnico a Roma
Affidarsi a un tecnico esperto significa:
evitare errori di valutazione;
ottenere una relazione chiara e difendibile;
risolvere più rapidamente eventuali controversie.
I nostri servizi
perizie immobiliari a Roma
stime di valore immobili
perizie infiltrazioni e danni edilizi
consulenze tecniche di parte (CTP)
relazioni asseverate
FAQ – Perizie immobiliari e infiltrazioni a Roma
Quanto costa una perizia immobiliare a Roma? Il costo varia in base a dimensioni, complessità e tipologia della perizia. È consigliabile richiedere un preventivo personalizzato.
Quanto tempo serve per una perizia tecnica? In media da 3 a 10 giorni, a seconda della complessità del caso.
La perizia ha valore legale? Sì, soprattutto se asseverata.
Posso usare la perizia per infiltrazioni in tribunale? Sì, è uno strumento fondamentale nei contenziosi.
Come capire se ho un problema di infiltrazioni? Segnali comuni sono:
macchie di umidità
muffa
distacco di intonaco
cattivi odori
Contattaci per una perizia tecnica a Roma
Se hai bisogno di una perizia immobiliare a Roma o di una valutazione per infiltrazioni, contattaci per una consulenza.
Il nostro studio tecnico a Roma è a tua disposizione per sopralluoghi rapidi e perizie professionali.
La riqualificazione energetica nel 2026 non è più solo una scelta etica o un modo per risparmiare in bolletta: è diventata una necessità normativa dettata dalla Direttiva Europea “Case Green” (EPBD), che l’Italia è chiamata a recepire entro maggio di quest’anno.
La riqualificazione energetica consiste nell’insieme di interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici di un immobile, migliorandone le prestazioni termiche e impiantistiche, il comfort abitativo e il valore di mercato.
Che si tratti di un appartamento in un grande condominio, di una villetta unifamiliare o di una costruzione cielo-terra, il tema della riqualificazione energetica gioca un ruolo sempre più cruciale nella normativa italiana ed europea.
Basti solo pensare all’importanza che le banche stanno attribuendo alla classe energetica degli immobili per i cosiddetti “mutui green” più convenienti in termini di tassi.
1️⃣ Cosa si intende per riqualificazione energetica
Per riqualificazione energetica si intendono interventi che migliorano l’efficienza dell’edificio e/o dell’unità immobiliare, tra cui:
D.M. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi” e Linee guida APE) – a breve entrerà in vigore il D.M. 28/10/2025 che andrà nuovamente a definire i metodi di calcolo i valori limite di materiali e impianti
D.Lgs. 199/2021 (fonti rinnovabili) recentemente modificato dal D.Lgs 5/2026
Queste norme stabiliscono:
limiti di trasmittanza termica
requisiti minimi impiantistici
obblighi di APE
percentuali di copertura da fonti rinnovabili
modalità di calcolo delle prestazioni energetiche
A seconda della tipologia di riqualificazione energetica sono previste verifiche che diventano più stringenti al crescere dell’entità degli interventi.
Dobbiamo quindi distinguere il tipo di intervento per verificare i parametri massimi da considerare nel nostro progetto energetico e di conseguenza gli adempimenti e gli interventi necessari.
La normativa distingue:
Ristrutturazione importante di primo livello → coinvolge >50% superficie disperdente + impianto
Secondo livello → coinvolge >25% superficie
Riqualificazione energetica semplice → interventi minori che non rientrano nella ristrutturazione di primo o secondo livello, come installazione di nuovo impianto termico o sostituzione infissi
3️⃣ Riqualificazione energetica in condominio
Negli edifici condominiali gli interventi possono riguardare:
Parti comuni:
Cappotto termico
Coibentazione copertura
Sostituzione centrale termica con impianti ibridi
Fotovoltaico o solare termico condominiale
Parti private:
Sostituzione infissi
Sostituzione caldaia autonoma con pompe di calore anche abbinate alla produzione di acqua calda sanitaria
📌 In caso di interventi sulle parti comuni è necessaria deliberazione assembleare secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.
4️⃣ Riqualificazione di villette e immobili cielo-terra
Negli edifici unifamiliari o cielo-terra il processo è più semplice sotto il profilo autorizzativo, ma restano gli obblighi tecnici:
verifica requisiti minimi
rispetto limiti trasmittanza
verifica obbligo fonti rinnovabili
eventuale titolo edilizio (CILA/SCIA)
Spesso è possibile realizzare interventi combinati (cappotto + pompa di calore + fotovoltaico) con un miglioramento significativo della classe energetica.
5️⃣ Adempimenti obbligatori
A) Titolo edilizio
Nessun titolo edilizio – edilizia libera
CILA (manutenzione straordinaria non strutturale)
SCIA (interventi più complessi)
B) Relazione tecnica ex Legge 10
Obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs. 192/2005, attesta il rispetto dei requisiti energetici minimi.
È richiesta in caso di:
ristrutturazioni importanti di primo livello
ristrutturazione di secondo livello
nuova costruzione
riqualificazione energetica
C) Pratica ENEA
Per accedere agli incentivi fiscali è obbligatoria la trasmissione dei dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
D) APE
Non è strettamente collegata alla relazione Legge 10 né alla comunicazione di fine lavori. È necessaria per attestare il miglioramento della classe energetica dell’immobile.
6️⃣ Bonus energetici disponibili
Si riporta in seguito la tabella pubblicata da ENEA che riporta in maniera chiara le aliquote di detrazione attualmente previste.
8️⃣ Perché è fondamentale una corretta progettazione energetica
Una riqualificazione non progettata correttamente può:
generare condense e muffe
creare ponti termici
non raggiungere i miglioramenti previsti
far perdere l’accesso agli incentivi
La diagnosi energetica preliminare consente di individuare il miglior rapporto costo/beneficio.
9️⃣ Benefici della riqualificazione energetica
Oltre alla riduzione delle bollette e delle emissioni di CO₂, la riqualificazione energetica incide in modo significativo sul valore economico degli immobili, come dimostrano i mutui “green”.
🔟 Conclusioni
La riqualificazione energetica non è solo un intervento tecnico ma un investimento strategico.
È fondamentale:
verificare gli obblighi normativi
predisporre correttamente i titoli edilizi
redigere la relazione energetica Legge 10
rispettare i requisiti minimi
gestire la pratica ENEA
valutare i bonus disponibili
Un intervento ben progettato migliora comfort, efficienza e valore dell’immobile evitando errori tecnici e fiscali.
La direzione lavori è una fase fondamentale in ogni intervento edilizio, soprattutto nelle ristrutturazioni di appartamenti e condomini. Affidarsi a un tecnico qualificato significa garantire che i lavori vengano eseguiti correttamente, nel rispetto del progetto, dei costi e delle tempistiche.
Il nostro studio tecnico opera a Roma offrendo un servizio completo di direzione lavori per cantieri di ristrutturazione, dalla progettazione fino alla chiusura dei lavori.
Cos’è la direzione lavori
La direzione lavori è l’attività svolta da un tecnico incaricato (direttore dei lavori) che ha il compito di:
controllare l’esecuzione delle opere;
verificare la conformità al progetto;
coordinare impresa e fornitori;
tutelare il committente.
Si tratta di una figura centrale per evitare errori, ritardi e costi imprevisti.
Fase preliminare: progettazione e computo metrico
Prima dell’inizio dei lavori, il progettista sviluppa una fase fondamentale: la progettazione preliminare ed esecutiva.
Il computo metrico estimativo
Uno degli strumenti principali è il computo metrico estimativo, che consiste in:
elenco dettagliato delle lavorazioni;
quantità (metri quadri, metri cubi, ecc.);
prezzi unitari;
costo complessivo dell’intervento.
Il computo metrico permette di:
definire il budget reale;
confrontare più imprese;
evitare variazioni economiche non giustificate.
👉 È la base tecnica ed economica dell’intero cantiere.
Fase di affidamento lavori: scelta dell’impresa e contratto
Una volta definito il progetto, si passa alla selezione dell’impresa.
Assistenza nella scelta dell’impresa
Il direttore lavori supporta il committente nella:
valutazione dei preventivi;
verifica della congruità economica;
analisi delle offerte.
Redazione del contratto d’appalto
Il tecnico assiste nella stesura del contratto tra committente e impresa, definendo:
importo dei lavori;
tempistiche;
modalità di pagamento;
penali per ritardi;
modalità di gestione delle varianti.
Un contratto ben strutturato è essenziale per prevenire contenziosi.
Fase esecutiva: direzione e controllo del cantiere
Durante i lavori, il direttore lavori svolge un’attività costante di controllo.
Verifica delle lavorazioni
controllo della corretta esecuzione delle opere;
rispetto del progetto approvato;
verifica delle eventuali varianti.
Controllo dei materiali
conformità dei materiali utilizzati;
qualità delle forniture;
rispondenza alle specifiche tecniche.
Controllo del cronoprogramma
Il tecnico verifica il rispetto dei tempi stabiliti:
avanzamento delle lavorazioni;
coordinamento delle fasi;
gestione di eventuali ritardi.
Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
Durante l’esecuzione, vengono redatti gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).
I SAL servono a:
certificare le lavorazioni eseguite;
autorizzare i pagamenti all’impresa;
monitorare i costi.
👉 Sono uno strumento fondamentale per il controllo economico del cantiere.
Fine lavori: certificato di regolare esecuzione
Al termine dei lavori, il direttore lavori redige il certificato di regolare esecuzione.
Questo documento attesta che:
i lavori sono stati eseguiti correttamente;
le opere sono conformi al progetto;
sono rispettate le normative vigenti.
Rappresenta la chiusura ufficiale del cantiere.
Normativa di riferimento
La direzione lavori si inserisce nel quadro normativo edilizio e contrattuale, tra cui:
D.P.R. 380/2001
Codice Civile
Perché è fondamentale la direzione lavori
Una corretta direzione lavori consente di:
evitare errori esecutivi;
controllare i costi;
rispettare i tempi;
garantire qualità e sicurezza.
Senza un adeguato controllo tecnico, il rischio di problemi e contenziosi aumenta sensibilmente.
Il servizio del nostro studio tecnico a Roma
Il nostro studio offre un servizio completo di direzione lavori per:
ristrutturazioni di appartamenti;
lavori condominiali;
interventi di manutenzione straordinaria.
Cosa facciamo
progettazione e computo metrico
assistenza nella scelta dell’impresa
direzione lavori e sopralluoghi
redazione SAL
certificazione di fine lavori
Operiamo su tutto il territorio di Roma con professionalità e attenzione ai dettagli.
FAQ – Direzione lavori ristrutturazioni
È obbligatoria la direzione lavori? Non sempre è obbligatoria, ma è fortemente consigliata per garantire qualità e controllo del cantiere.
Chi nomina il direttore dei lavori? Il committente (proprietario o condominio).
Quanto costa la direzione lavori? Dipende dall’importo dei lavori e dalla complessità dell’intervento.
Il direttore lavori è responsabile del cantiere? Ha responsabilità tecniche sul controllo delle opere e sulla conformità al progetto.
Posso fare lavori senza direttore lavori? È possibile in alcuni casi, ma aumenta il rischio di errori, contestazioni e costi imprevisti.
Conclusioni
La direzione lavori è una garanzia per chiunque voglia affrontare una ristrutturazione con serenità.
nei casi in cui sia stata presentata domanda di condono ma non sia mai stato ritirato il titolo edilizio (sollecito, presentazione documentazione aggiuntiva etc)
2. Definizione procedura pendente
tramite procedura semplificata per ritiro della Concessione in sanatoria in tempi definiti dalla DAC 40/19. Approfondisci qui (link interno)
3. Attestazione silenzio-assenso
si tratta di una nuova procedura semplificata prevista dalla DAC 40/19 di conclusione del procedimento di sanatoria edilizia aperto con la domanda di condono. Il procedimento viene concluso dal tecnico e l’Amministrazione non rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
4. Accesso agli atti
servizio di accesso agli atti depositati nel fascicolo di condono. Richiesta copia concessione semplice o copia conforme, Richiesta copia domanda di condono, elaborati grafici, pagamento bollettini, etc. Il servizio è accessibile all’utente stesso nella sezione SUE del portale di Roma Capitale.
5. Domanda agibilità
Istruttoria e presentazione domanda di agibilità immobile oggetto di condono edilizio. Il deposito è attualmente solo telematico.
6. Rinuncia condono
presentazione comunicazione di rinuncia al ritiro della concessione in sanatoria a seguito del venir meno dell’abuso.
7. Rettifiche
richiesta rettifiche per errori presenti nella concessione in sanatoria o nella planimetria associata alla concessione. Il deposito è attualmente solo telematico e gestito sulla piattaforma SICER online.
Per approfondire: I tre condoni edilizi
Il condono edilizio è una speciale legge derogatoria di carattere statale, che permette di sanare opere abusive ovvero tutto ciò che è stato realizzato in assenza di titolo edilizio. Finora in Italia abbiamo avuto 3 leggi sul condono edilizio. Il primo condono edilizio si è avuto nel 1985 (legge n. 47/1985), il secondo è uscito nel 1994 (legge n. 724/1994), il terzo condono edilizio nel 2003 (legge n. 326/2003).
Oggetto del condono edilizio
La richiesta di condono doveva essere presentata al Comune competente per territorio al rilascio della sanatoria, ovvero il Comune su cui sorgeva la costruzione abusiva, le domande potevano essere presentate entro le scadenze fissate dalle leggi 47/85- 724/94 e 326/03.
Alla domanda di condono dovevano essere allegate le ricevute del pagamento dell’oblazione, documentazione fotografica, una relazione descrittiva delle opere, la data di ultimazione dei lavori e nei casi di ampliamenti oltre i 450 mc perizia giurata attestante l’idoneità statica dell’opera.
Tipologia di opere per le quali è possibile presentare domanda di condono
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Opere non suscettibili di sanatoria
Non possono ottenere la concessione edilizia in sanatoria le opere abusive poste in aree soggette a vincoli di inedificabilità (art. 33 legge 47/85), tali vincoli devono essere stati imposti prima della realizzazione delle opere abusive. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
Estinzione reati edilizi e sanzioni
Decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, in presenza dell’intera corresponsione dell’oblazione, si producono, ai sensi dell’art. 38, co. 2, l. n. 47/1985, i seguenti effetti:
estinzione dei reati edilizi e di quelli relativi alle opere in conglomerato cementizio;
estinzione dei reati relativi alle costruzioni in zona sismica;
estinzione dei procedimenti di esecuzione e delle sanzioni amministrative.
Silenzio-assenso
Il comma 37, poi, prevede che il decorso del termine di 24 mesi dal 30 giugno 2005 senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune, si determina il silenzio-assenso a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:
il pagamento degli oneri concessori;
la presentazione della documentazione di cui al co. 35;
la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico.
In caso di vincoli ambientali ed altri (art. 32 L 47/85) il silenzio-assenso non si forma, infatti è necessario ai fini della sanatoria il provvedimento del Comune, preceduto dal parere positivo dell’ente preposto.
Ordini di demolizione e condono
La presentazione della domanda di condono edilizio, con allegato il versamento dell’oblazione, qualora sia stato disposto l’ordine di demolizione dell’opera realizzata abusivamente, determina la sospensione dell’ordine di demolizione stesso qualora risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
condonabilità in base a tipo di intervento e dimensioni volumetriche abuso;
ultimazione dei lavori entro il termine di legge;
assenza vincoli di inedificabilità e condizioni ostative al rilascio;
versamento dell’obblazione;
Differenze tra sanatoria edilizia e condono
Il condono edilizio è una legge derogatoria, partendo da questo presupposto possiamo capire come sia un tipo di sanatoria nettamente diversa da altri titoli edilizi in sanatoria (art. 36 e 36-bis DPR 380/01), in questo ultimo caso infatti, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, deve essere verificata la cosiddetta «doppia conformità» o «conformità asimmetrica» – ovvero l’opera deve essere conforme sia alla normativa vigente nel momento della realizzazione dell’abuso, sia alla normativa attuale ovvero l’intervento dovrà essere conforme alla normativa edilizia al momento della realizzazione e alla normativa urbanistica al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.
La CILA in sanatoria è una pratica edilizia che consente di regolarizzare presso il Comune interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo leggero eseguiti senza aver presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) prima dell’avvio dei lavori.
A Roma, la CILA in sanatoria viene presentata tramite il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico ed è una procedura relativamente semplice, purché le opere realizzate siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Quali interventi si possono sanare con la CILA in sanatoria
Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b – DPR 380/01)
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia, rientrano nella manutenzione straordinaria:
opere di rinnovo o sostituzione di parti non strutturali dell’edificio;
realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici;
frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, anche con variazione delle superfici;
Demolizione e/o nuova costruzione di tramezzi, spostamento porte interne, realizzazione nuovi vani o ampliamento di vani esistenti;
Queste opere possono essere sanate se realizzate in assenza di CILA o di precedente titolo edilizio (ex DIA).
Restauro e risanamento conservativo leggero (art. 3, comma 1, lett. c – DPR 380/01)
Rientrano in questa categoria gli interventi finalizzati a:
conservare l’organismo edilizio;
migliorarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali;
consolidare, ripristinare o rinnovare elementi costitutivi dell’edificio;
inserire impianti e servizi necessari all’uso;
eliminare elementi estranei all’organismo edilizio;
sostituzione dei manti di copertura se con modifica caratteristiche diverse rispetto a quelli preesistenti;
istallazione di ringhiere o realizzazione di parapetti a protezione di lastrici o terrazzi;
realizzazione di soppalchi non praticabili;
ripristino dell’unità immobiliare alle sue caratteristiche originarie;
ripristino della destinazione d’uso originaria
Quando è necessario presentare una CILA in sanatoria – esempi pratici
La CILA in sanatoria è necessaria quando i lavori sono già stati eseguiti senza comunicazione preventiva. Alcuni esempi frequenti a Roma:
demolizione o spostamento di tramezzi interni non portanti;
realizzazione di un open space;
costruzione di un nuovo bagno;
diversa distribuzione interna degli ambienti;
frazionamento di un appartamento in due unità;
fusione di due unità immobiliari.
In tutti questi casi, se non è stato depositato alcun progetto prima dell’inizio dei lavori, è possibile regolarizzare l’immobile tramite CILA in sanatoria.
Come presentare la CILA in sanatoria a Roma
Procedura
Il deposito della cila in sanatoria è attualmente solo telematico, e deve avvenire tramite gli appositi portali dedicati sul sito del Comune di appartenenza, nel Comune di Roma il deposito avviene tramite piattaforma SUET.
L’avente diritto, ovvero proprietario, comproprietario, locatario, procuratore speciale, etc deve inviare la pratica, debitamente già compilata dal tecnico, tramite il SUET a seguito di accesso con credenziali SPID.
I documenti necessari per l’invio sono:
lettera d’incarico al professionista e documento d’identità;
tavola di progetto firmata dal tecnico ante e post operam;
Relazione tecnica asseverata;
eventuale relazione sulle tolleranze costruttive e/o esecutive;
Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e della sanzione tramite circuito PagoPa;
Eventuale trasmissione della ricevuta di aggiornamento catastale.
Costi della CILA in sanatoria a Roma
I costi amministrativi attualmente previsti sono:
Diritti di segreteria:
€ 291,24 → Progetti con superficie lorda fino a 200 mq
€ 349,24 → Progetti con superficie lorda fino a 500 mq
€ 697,24 → Progetti con superficie lorda fino a 1000 mq
€ 1045,24 → Progetti con superficie lorda oltre 1000 mq
Sanzione pari ad Euro 1000.00;
Euro 70.00 per l’aggiornamento eventuale della planimetria catastale.
A questi importi va aggiunta la parcella del tecnico, che comprende:
rilievo dell’immobile;
verifica dello stato legittimo;
redazione delle tavole grafiche;
asseverazione di conformità edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria;
gestione della pratica SUET;
aggiornamento planimetria catastale se necessario.
Tempi di presentazione
In media, i tempi per la preparazione e l’invio della CILA in sanatoria sono di circa 10 giorni lavorativi dal momento del reperimento della documentazione necessaria per la verifica dello stato legittimo, salvo casi complessi o necessità di integrazioni.
Verifica dello stato legittimo dell’immobile
Prima di procedere con una CILA in sanatoria, è fondamentale effettuare la verifica dello stato legittimo dell’immobile, così come definito dall’art. 9-bis del DPR 380/01.
Lo stato legittimo consiste nella conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile prima dell’esecuzione degli interventi non comunicati, verificando che:
l’immobile sia stato realizzato con un titolo edilizio valido;
eventuali precedenti modifiche siano state regolarmente autorizzate o sanate;
lo stato dei luoghi antecedente ai lavori abusivi corrisponda ai progetti depositati in Comune.
Il tecnico incaricato effettua l’analisi di:
licenza edilizia, concessione o permesso di costruire;
eventuali pratiche edilizie successive;
planimetrie catastali storiche;
conformità tra stato di fatto, titoli edilizi e catasto.
⚠️ Se l’immobile presenta ulteriori difformità rispetto agli interventi realizzati e non comunicati è necessario verificare la possibilità di regolarizzazione delle difformità urbanistiche.
CILA in sanatoria e vendita dell’immobile
La CILA in sanatoria è un passaggio spesso indispensabile in caso di vendita di un immobile a Roma.
Durante una compravendita, infatti:
il notaio richiede la conformità urbanistica e catastale;
l’acquirente (o la banca) verifica la corrispondenza tra stato di fatto e documentazione;
eventuali difformità interne possono bloccare il rogito o l’erogazione del mutuo.
Sanare le opere interne prima della vendita consente di:
evitare ritardi o sospensioni dell’atto notarile;
tutelare venditore e acquirente;
aumentare il valore commerciale dell’immobile;
ridurre il rischio di contestazioni post-vendita.
In molti casi, la CILA in sanatoria viene richiesta direttamente dal notaio o dal tecnico dell’acquirente come condizione per procedere al rogito.
Perché regolarizzare l’immobile
Sanare un abuso edilizio tramite CILA in sanatoria è fondamentale per:
vendere o acquistare un immobile senza problemi notarili;
accedere a mutui e finanziamenti;
evitare sanzioni più gravi;
rendere l’immobile conforme allo stato di fatto.
Assistenza per CILA in sanatoria a Roma
Il nostro studio tecnico opera a Roma e provincia e si occupa di:
verifiche di conformità;
pratiche CILA e CILA in sanatoria;
aggiornamenti catastali;
assistenza completa fino alla regolarizzazione dell’immobile.
📞 Contattaci per una consulenza e verifica gratuita della fattibilità.
FAQ – CILA in sanatoria a Roma
La CILA in sanatoria è sempre possibile? No. È possibile solo se gli interventi sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e se l’immobile era legittimo prima dei lavori.
La CILA in sanatoria blocca la vendita di un immobile? No, anzi: è spesso necessaria per poter vendere. Senza regolarizzazione il rogito può essere sospeso.
È obbligatorio aggiornare il catasto? Sì. L’aggiornamento catastale è parte integrante della pratica di sanatoria.
Quanto tempo serve per sanare un abuso con CILA? In media circa 10 giorni lavorativi, salvo casi complessi.
La CILA in sanatoria vale anche per frazionamenti? Sì, se non viene modificata la volumetria complessiva e la destinazione d’uso resta invariata.
Serve il consenso del condominio? No, se le opere riguardano esclusivamente parti interne dell’unità immobiliare.
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è il titolo edilizio utilizzato per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e restauro leggero che non interessano parti strutturali dell’edificio.
Nel Comune di Roma, individuare correttamente il titolo edilizio e presentare una CILA completa e conforme è fondamentale per:
iniziare i lavori senza ritardi;
evitare sanzioni amministrative;
garantire la conformità urbanistica e catastale dell’immobile;
accedere correttamente ai bonus edilizi.
Questa guida fornisce una panoramica aggiornata e operativa su:
cos’è la CILA e quando è obbligatoria;
quali interventi sono ammessi;
come presentarla tramite SUET;
costi e tempi;
rapporto tra CILA e bonus edilizi;
adempimenti di fine lavori;
errori più frequenti da evitare.
Cos’è la CILA e a cosa serve
La CILA è disciplinata dall’art. 6-bis del DPR 380/2001 e consente di eseguire lavori edilizi da realizzare, senza attendere un’autorizzazione preventiva del Comune.
La pratica si fonda sull’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra), che certifica la conformità dell’intervento:
agli strumenti urbanistici vigenti;
al Regolamento Edilizio;
alle normative igienico-sanitarie, energetiche e di sicurezza.
📌 Con la CILA i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione.
Quali interventi si possono realizzare con la CILA
Manutenzione straordinaria non strutturale
(art. 3, comma 1, lett. b – DPR 380/01)
Rientrano nella CILA, a titolo esemplificativo:
demolizione e ricostruzione di tramezzi non portanti;
spostamento o realizzazione di porte interne;
diversa distribuzione degli ambienti interni;
realizzazione o modifica di bagni e cucine;
rifacimento completo degli impianti;
frazionamento o fusione di unità immobiliari senza opere strutturali;
realizzazione di soppalchi non praticabili;
opere interne che non modificano sagoma, volumetria o prospetti.
In dettaglio: quali opere NON necessitano della cila?
La cila NON è necessaria, come normato dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, per lavori di manutenzione ordinaria e altre lavorazioni per cui si rimanda al testo unico, ovvero a titolo esemplificativo:
Per maggiori dettagli leggere il glossario dell’edilizia libera
⚠️ Gli interventi su murature portanti o elementi strutturali non rientrano nella CILA e richiedono SCIA.
Quando è obbligatoria la CILA – esempi pratici
La CILA è obbligatoria prima dell’inizio dei lavori nei seguenti casi tipici a Roma:
creazione di un open space;
realizzazione di un secondo bagno;
redistribuzione interna di un appartamento;
frazionamento di un’unità immobiliare;
fusione di due appartamenti contigui;
ristrutturazione interna senza interventi strutturali.
L’esecuzione di queste opere senza CILA preventiva configura un abuso edilizio.
Come presentare la CILA a Roma
Procedura SUET
Nel Comune di Roma la CILA si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico.
La pratica viene trasmessa dall’avente diritto (proprietario, comproprietario o delegato), tramite accesso SPID, con documentazione predisposta dal tecnico.
Documentazione necessaria
lettera d’incarico e documento d’identità;
elaborati grafici ante e post operam;
relazione tecnica asseverata;
eventuale relazione sulle tolleranze costruttive;
dati dell’impresa esecutrice (se già individuata);
ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite PagoPA.
Costi della CILA a Roma
Diritti di segreteria
€ 291,24 → superficie lorda fino a 200 mq
€ 349,24 → superficie fino a 500 mq
€ 697,24 → superficie fino a 1000 mq
€ 1.045,24 → superficie oltre 1000 mq
Parcella del tecnico
Comprende normalmente:
rilievo dell’immobile;
verifica dello stato legittimo;
redazione tavole grafiche;
asseverazione urbanistica ed edilizia;
gestione pratica SUET;
aggiornamento catastale, se necessario.
Tempi di presentazione
7–10 giorni lavorativi dalla disponibilità della documentazione;
inizio lavori immediato dopo il deposito;
controlli comunali possibili entro 30 giorni.
Sanzione per omessa o tardiva comunicazione
Il testo unico nazionale sull’edilizia DPR 380/01 stabilisce che “La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.” (art. 6 bis comma 5).
Verifica dello stato legittimo dell’immobile
Prima di presentare la CILA è obbligatoria la verifica dello stato legittimo, ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/01.
Il tecnico verifica:
titoli edilizi originari;
eventuali pratiche successive;
conformità tra stato di fatto, progetti depositati e catasto.
📌 La CILA non può sanare abusi edilizi preesistenti.
CILA e bonus edilizi: quando è necessaria e cosa sapere
La CILA è spesso il titolo edilizio di riferimento per accedere ai bonus edilizi, quando gli interventi rientrano nella manutenzione straordinaria non strutturale.
Cosa sono, quando servono e perché sono fondamentali per lavori ben eseguiti e pagamenti corretti
Quando si affronta una ristrutturazione di un immobile, lavori di manutenzione in un Condominio o una nuova costruzione in ambito privato, l’attenzione si concentra spesso su progetto e scelta dell’impresa. Molto meno – ma erroneamente – su due documenti fondamentali: capitolato d’appalto e computo metrico.
Sono gli strumenti tecnici che trasformano un progetto in un contratto chiaro, misurabile e controllabile. Sono indispensabili per garantire al Direttore dei Lavori il pieno controllo dell’opera durante tutte le fasi esecutive. Senza di essi aumentano il rischio di contestazioni, extracosti e lavori eseguiti in modo non conforme.
Cos’è il Capitolato d’Appalto nei lavori privati
Il capitolato d’appalto è il documento tecnico-contrattuale che descrive nel dettaglio:
le lavorazioni da eseguire- Descrizione analitica delle opere (demolizioni, murature, impianti, finiture, ecc.)
le modalità di esecuzione – Modalità di posa e riferimenti normativi
i materiali da utilizzare – Specifiche tecniche dei materiali (marca, modello, caratteristiche prestazionali) – standard qualitativi
le modalità di controllo e accettazione – modalità di misurazione delle opere
Penali, tempi di esecuzione e modalità di pagamento
Obblighi dell’impresa e responsabilità
È il documento che stabilisce “come” devono essere fatte le opere, non solo “cosa” deve essere realizzato.
📌 Senza capitolato dettagliato, l’impresa ha un ampio margine interpretativo su materiali e modalità esecutive. Anche la definizione di un cronoprogramma è cruciale per il corretto andamento del cantiere.
📌 Un ottimo progetto e una buona direzione lavori (LINK) possono non essere sufficienti per la realizzazione dell’opera a regola d’arte.
Cos’è il Computo Metrico
Il computo metrico estimativo è il documento che quantifica economicamente le opere previste nel progetto.
Risponde alla domanda: “Quanto costa ogni singola lavorazione?”
È strutturato per voci e contiene:
descrizione della lavorazione
unità di misura (mq, mc, ml, kg, cad.)
quantità calcolata
prezzo unitario
importo totale per voce
Il totale delle voci costituisce l’importo complessivo dei lavori.
Differenza tra Capitolato e Computo Metrico
Capitolato
Computo Metrico
Definisce come si eseguono le opere
Definisce quanto costano
Documento tecnico-qualitativo
Documento tecnico-economico
Stabilisce standard e materiali
Quantifica e valorizza le lavorazioni
Serve per controllare i tempi
Serve per controllare i costi
I due documenti devono essere coerenti tra loro.
Quando servono nei lavori privati?
1️⃣ Ristrutturazione di appartamenti o lavori condominiali
Anche per una ristrutturazione “semplice”, sono essenziali per evitare:
preventivi generici
extracosti non giustificati
contestazioni sulle finiture e sulle modalità di esecuzione delle opere
2️⃣ Nuove costruzioni
Indispensabili per controllare:
qualità strutturale
corretta esecuzione impiantistica
rispetto del budget
Perché sono fondamentali per la corretta esecuzione delle opere
1️⃣ Eliminano ambiguità
Un progetto senza capitolato lascia spazio a interpretazioni. Un capitolato dettagliato riduce drasticamente i conflitti.
2️⃣ Garantiscono la qualità dei materiali
Senza specifiche tecniche, l’impresa può scegliere materiali più economici e meno performanti.
3️⃣ Permettono controlli oggettivi
In caso di contestazioni, si verifica la conformità rispetto a quanto scritto nel capitolato.
Il ruolo nella gestione dei pagamenti
Il computo metrico è fondamentale per:
redigere gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
verificare le quantità realmente eseguite
controllare la congruità delle fatture
evitare pagamenti per opere non realizzate
📌 Senza computo metrico, i pagamenti si basano spesso su accordi verbali o stime generiche.
Computo metrico e varianti in corso d’opera
Durante i lavori possono emergere:
imprevisti strutturali
modifiche richieste dal committente
adeguamenti normativi
Con un computo metrico ben strutturato è possibile:
inserire nuove voci
aggiornare quantità
mantenere il controllo economico
Senza questo strumento, le varianti diventano fonte di conflitto.
Errori comuni nei lavori privati
❌ Affidarsi a un preventivo sintetico di poche righe
❌ Non specificare marca e modello dei materiali
❌ Non indicare modalità di posa
❌ Pagare anticipi elevati senza SAL certificati
❌ Non aggiornare il computo in caso di varianti
❌ Non prevedere tutte le lavorazioni effettivamente necessarie
❌ Non stipulare un contratto d’appalto con la ditta esecutrice
Quanto sono importanti per tutelare il committente?
Moltissimo.
Capitolato e computo metrico:
tutelano l’investimento economico
riducono il rischio di contenziosi
garantiscono trasparenza
permettono confronti reali tra più imprese
aumentano la qualità dell’opera finita
Sono strumenti di prevenzione del contenzioso.
Il ruolo del tecnico
La redazione di capitolato e computo metrico è compito del tecnico incaricato (architetto, ingegnere o geometra) che:
traduce il progetto in specifiche esecutive
misura le quantità reali
verifica la congruità dei prezzi
controlla la corretta esecuzione durante i lavori
Un progetto senza questi documenti è incompleto sotto il profilo tecnico-economico. Approfondisci il tema della progettazione architettonica. LINK
Conclusioni
Nei lavori privati, il capitolato d’appalto e il computo metrico non sono un “optional”, ma strumenti centrali per:
garantire qualità
controllare i costi
gestire correttamente i pagamenti
evitare contenziosi
assicurare trasparenza tra committente e impresa
Un lavoro ben progettato è un lavoro ben controllato. E un lavoro ben controllato è un investimento protetto.
❓ FAQ – Capitolato d’Appalto e Computo Metrico nei Lavori Privati
1️⃣ Il capitolato d’appalto è obbligatorio nei lavori privati?
Non è sempre formalmente obbligatorio per legge nei lavori privati, ma è fortemente consigliato. Senza capitolato scritto e dettagliato, il contratto con l’impresa risulta incompleto e aumenta il rischio di contestazioni su materiali, qualità e modalità esecutive.
2️⃣ Che differenza c’è tra preventivo e computo metrico?
Il preventivo è una proposta economica dell’impresa, spesso sintetica. Il computo metrico estimativo è un documento tecnico redatto dal progettista che:
• misura le quantità reali delle lavorazioni;
• assegna prezzi unitari;
• determina il costo complessivo in modo oggettivo.
Il computo metrico consente di confrontare più imprese su basi identiche.
3️⃣ Quanto costa redigere un computo metrico per una ristrutturazione?
Il costo dipende dalla complessità dell’intervento e dalla dimensione dell’immobile. Per una ristrutturazione di appartamento, il computo metrico rappresenta una piccola percentuale dell’investimento complessivo ma consente di evitare extracosti ben più rilevanti in fase esecutiva.
4️⃣ A cosa serve il capitolato nella gestione dei pagamenti?
Il capitolato, insieme al computo metrico, permette di:
• redigere correttamente gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL);
• verificare che le lavorazioni siano state eseguite secondo le specifiche;
• evitare pagamenti per opere non conformi o non completate.
È uno strumento di controllo economico e qualitativo.
5️⃣ Cos’è un SAL (Stato Avanzamento Lavori)?
Il SAL è il documento che certifica le lavorazioni eseguite fino a una certa data. Si basa sul computo metrico e consente di pagare l’impresa in proporzione ai lavori realmente completati.
6️⃣ È meglio un appalto a corpo o a misura?
Dipende dal tipo di intervento:
• Appalto a corpo → prezzo complessivo fisso. Eventuali varianti non hanno parametri economici di definizione.
• Appalto a misura → pagamento in base alle quantità effettive; maggiore precisione in caso di varianti.
In entrambi i casi, il computo metrico è fondamentale.
7️⃣ Il capitolato tutela il committente?
Sì. Un capitolato dettagliato tutela il committente perché:
• definisce qualità e caratteristiche dei materiali;
• limita interpretazioni arbitrarie;
• stabilisce penali e tempi;
• riduce il rischio di contenzioso.
È uno strumento di prevenzione dei conflitti.
8️⃣ Cosa succede se durante i lavori emergono varianti?
Le varianti devono essere:
• descritte tecnicamente;
• quantificate economicamente;
• approvate dal committente prima dell’esecuzione.
Il computo metrico consente di aggiornare costi e quantità in modo trasparente.
9️⃣ Senza capitolato posso contestare lavori eseguiti male?
È molto più difficile. Senza specifiche scritte su materiali, modalità di posa e standard qualitativi, dimostrare la non conformità diventa complesso.
🔟 Il capitolato è utile anche per piccole ristrutturazioni?
Assolutamente sì. Anche per lavori “semplici” come rifacimento bagno o ristrutturazione appartamento, il capitolato evita:
• materiali di qualità inferiore;
• extracosti non concordati;
• ritardi ingiustificati;
• incomprensioni tra impresa e committente.
1️⃣1️⃣ Il computo metrico può prevenire sforamenti di budget?
Sì. Permette di:
• definire un budget realistico prima dell’inizio lavori;
• confrontare più offerte in modo oggettivo;
• controllare i costi in corso d’opera.
È lo strumento principale di controllo economico del cantiere.
1️⃣2️⃣ Chi deve redigere capitolato e computo metrico?
Generalmente il tecnico incaricato (architetto, ingegnere o geometra) nell’ambito dell’incarico di progettazione e direzione lavori. È sconsigliato affidare la redazione esclusivamente all’impresa esecutrice, per evitare conflitti di interesse.
La destinazione d’uso di un immobile caratterizza in modo univoco il suo utilizzo a livello urbanistico.
Tramite il cambio di destinazione d’uso si può variare la destinazione urbanistica dell’immobile e, conseguentemente, la categoria catastale e la rendita, modificando quindi la tipologia di utilizzo possibile.
Cos’è la destinazione d’uso di un immobile?
La destinazione d’uso di un immobile definisce il tipo di utilizzo del manufatto edilizio. In modo esemplificativo, tra le destinazioni urbanistiche più comuni troviamo quella residenziale, commerciale o produttiva.
Nel Comune di Roma, l’art. 7 del Piano Regolatore Generale individua le seguenti destinazioni d’uso principali:
Abitative
Commerciali
Servizi
Turistico-ricettive
Produttive
Parcheggi non pertinenziali
Le destinazioni d’uso appartenenti alla stessa categoria sono considerate omogenee; pertanto il passaggio tra usi della stessa categoria (ad esempio da direzionale privato a studio professionale o artigianato di servizio) non costituisce un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Ad ogni destinazione urbanistica vengono associate specifiche categorie catastali, utilizzate per determinare la rendita catastale dell’immobile.
Cambio di destinazione d’uso: quando è necessario?
Quando l’utilizzo che si intende fare di un immobile risulta incompatibile con la sua destinazione urbanistica, si rende necessario procedere al cambio di destinazione d’uso.
Un caso frequente è il passaggio da ufficio ad abitazione (da A/10 a A/2). Gli immobili destinati ad ufficio hanno spesso una rendita catastale più elevata rispetto alle abitazioni e comportano quindi una tassazione più alta.
Un altro esempio comune è la trasformazione da commerciale ad artigianale o viceversa.
Il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dall’art. 23-ter del DPR 380/01, che distingue tra:
cambi di destinazione all’interno della stessa categoria funzionale
cambi tra categorie funzionali diverse
Le principali categorie funzionali individuate dalla normativa nazionale (art. 23-ter DPR 380/01) sono:
residenziale
turistico-ricettiva
produttiva e direzionale
commerciale
rurale
Nel Comune di Roma il cambio di destinazione d’uso non è necessario quando i nuovi usi non eccedono complessivamente il 25% della SUL dell’unità immobiliare.
Ripristino della destinazione d’uso
Il ripristino della destinazione d’uso riguarda gli immobili progettati per una determinata funzione ma che nel tempo sono stati utilizzati con una destinazione diversa.
Ad esempio, un immobile costruito come abitazione può essere stato successivamente utilizzato come ufficio. Quando si intende ripristinare la destinazione originaria e non sono necessarie opere edilizie rilevanti, è possibile procedere tramite CILA.
In questa situazione generalmente non è richiesto il pagamento di oneri urbanistici al Comune di Roma, salvo casi particolari.
Quando è possibile? Costi e tempi
Il cambio di destinazione d’uso richiede sempre una verifica preliminare di fattibilità urbanistica. In particolare è necessario verificare:
compatibilità con il Piano Regolatore Generale
Norme Tecniche di Attuazione
presenza della destinazione richiesta nel tessuto urbanistico
rapporti aero-illuminanti
altezze interne
requisiti degli impianti
requisiti igienico-sanitari
Uno dei casi più frequenti riguarda il cambio da ufficio ad abitazione, che richiede la verifica dei requisiti minimi abitativi, della quota del pavimento rispetto al terreno e del tessuto di PRG.
Esempi di cambi di destinazione d’uso più frequenti
da A/10 a A/2
da A/2 a A/10
da C/1 a A/2
da A/2 a C/1
In questi casi si tratta generalmente di cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
La pratica edilizia richiesta è normalmente SCIA, oppure Permesso di Costruire o SCIA in alternativa a Permesso di Costruire quando si ricade in zona A, ovvero il centro storico e alcune zone del Comune di Roma.
Il cambio d’uso può comportare il pagamento di:
contributo di costruzione
oneri di urbanizzazione
eventuale monetizzazione degli standard urbanistici
Ad esempio, nel passaggio da ufficio ad abitazione la dotazione di servizi e verde richiesta è maggiore. Gli standard non reperibili devono essere corrisposti al Comune di Roma.
Tempi della pratica
Le tempistiche dipendono dal tipo di titolo edilizio necessario e generalmente variano tra 30 e 60 giorni, in base alla complessità dell’intervento.
L’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che descrive le prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari dotate o meno di un impianto di climatizzazione.
A tal fine si esaminano nel dettaglio gli aspetti edilizi e impiantistici: murature, tipologia degli infissi, coibentazioni e impianti di riscaldamento/raffrescamento.
Quando redigere l’attestato di prestazione energetica?
L’APE deve essere richiesto nei seguenti casi:
Passaggi di proprietà
Locazione dell’immobile
Variazioni della prestazione energetica a seguito di interventi edilizi
Riqualificazione energetica
Immobili di nuova costruzione
Documentazione, costi e tempistica
Per la redazione dell’APE sono indispensabili i documenti relativi agli impianti di riscaldamento/climatizzazione, ovvero:
Libretto dell’impianto termico
Rapporto di controllo di efficienza energetica
(Per approfondire si veda il Regolamento Regionale 23 dicembre 2020, n. 30).
L’APE viene trasmesso attraverso il Sistema Informativo APE-LAZIO e protocollato istantaneamente.
I costi di registrazione per il deposito sono pari a 15,00 euro, ai quali va aggiunta la parcella del tecnico redattore.
Validità dell’attestato di prestazione energetica
L’APE ha una validità massima di 10 anni, sia nei casi di locazione che di compravendita.
La validità decade nei seguenti casi (art. 5 L.R. 16/2025):
Interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio
Mutamento della destinazione d’uso
Mancato rispetto delle prescrizioni relative ai controlli di efficienza energetica degli impianti termici (Regolamento Regionale 30/2020)
Contenuti dell’attestato di prestazione energetica
Prestazione energetica globale dell’unità immobiliare (energia primaria totale e non rinnovabile)
Classe energetica dell’immobile
Qualità energetica del fabbricato per climatizzazione invernale ed estiva
Valori di edifici simili e dell’edificio di riferimento
Quantità di anidride carbonica emessa annualmente
Quota di energia esportata annualmente
Raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica e tempi di ritorno degli interventi
Sanzioni per l’omissione dell’attestato energetico
Da 700 a 4.200 euro per errori nella compilazione da parte del professionista
Da 3.000 a 18.000 euro per nuove costruzioni o ristrutturazioni senza certificazione energetica
Da 3.000 a 18.000 euro per omessa APE in caso di vendita
Da 1.000 a 4.000 euro per omessa indicazione della classe energetica nella locazione
Da 500 a 3.000 euro per assenza dell’indicazione della prestazione energetica negli annunci pubblicitari
Legislazione in materia energetica
L’APE è regolato da diverse normative nazionali ed europee:
D.Lgs. 192/2005 – normativa base sull’efficienza energetica degli edifici
D.L. 63/2013 convertito in Legge 90/2013 – introduzione dell’APE
Decreti Ministeriali 26 giugno 2015 – metodologie di calcolo e modello nazionale APE
L’agibilità di un immobile a Roma è il requisito fondamentale che attesta che un edificio o una singola unità immobiliare possiede le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, oltre alla conformità degli impianti.
Nel territorio di Roma Capitale, la materia è disciplinata principalmente dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dalle disposizioni comunali vigenti.
Lo Studio Tecnico Roma Sud offre assistenza per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), obbligatoria al termine dei lavori o in caso di assenza della stessa.
Cos’è l’agibilità e quando è necessaria
L’agibilità viene attestata tramite Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) e deve essere presentata:
A fine lavori per nuove costruzioni
Dopo ristrutturazioni rilevanti
In caso di compravendita, se non presente
Per immobili oggetto di sanatoria o condono
L’agibilità può riguardare:
L’intero edificio
Una singola unità immobiliare (agibilità parziale)
Agibilità parziale senza certificato dell’intero fabbricato
Uno dei casi più frequenti a Roma riguarda edifici privi di certificato di agibilità originario.
Quando si applica
Fabbricati datati (anni ’60-’80) mai dotati di agibilità
Immobili oggetto di ristrutturazione interna
Cosa prevede la normativa
È possibile presentare una agibilità parziale per singola unità immobiliare, a condizione che:
L’unità sia conforme urbanisticamente e catastalmente
Gli impianti siano certificati a norma
Siano rispettati i requisiti igienico-sanitari (aerazione, illuminazione, altezze)
Criticità
In assenza di agibilità dell’intero edificio, il tecnico deve verificare anche:
Le parti comuni (scale, accessi, coperture)
Le condizioni statiche generali
Questo tipo di agibilità richiede un’analisi più approfondita e una responsabilità tecnica maggiore.
Agibilità parziale con certificato dell’edificio esistente
Nel caso in cui l’edificio sia già dotato di certificato di agibilità originario, la procedura risulta più semplice.
Quando si applica
Ristrutturazioni interne (CILA o SCIA)
Modifiche distributive senza alterazioni strutturali rilevanti
Requisiti
Mantenere la coerenza con l’agibilità originaria del fabbricato
Dimostrare la conformità degli interventi eseguiti
Un caso particolare è rappresentato dagli immobili oggetto di condono edilizio (Leggi 47/85, 724/94, 326/03).
Normativa e principio di deroga
Per gli immobili condonati è possibile ottenere l’agibilità anche in deroga ai requisiti ordinari, purché:
Sia stata rilasciata la concessione in sanatoria
L’immobile sia conforme al titolo edilizio in sanatoria
Siano garantite condizioni minime di sicurezza e salubrità
Esempi di deroga
Altezze interne inferiori agli standard attuali
Rapporti aeroilluminanti non conformi
Distribuzioni interne non adeguate alla normativa vigente
Attenzione
La deroga non è automatica: il tecnico deve asseverare che:
L’immobile è utilizzabile in condizioni di sicurezza
Non sussistono rischi per la salute degli occupanti
Documentazione necessaria per l’agibilità
Per presentare la SCA a Roma è generalmente necessario:
Dichiarazione asseverata del tecnico
Certificazioni degli impianti (elettrico, idrico, gas)
Collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica
Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Conformità urbanistica e catastale
Normativa di riferimento a Roma
La procedura di agibilità è regolata da:
D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia (art. 24 e seguenti)
Normativa regionale del Lazio
Regolamenti edilizi e igienico-sanitari di Roma Capitale
Perché è importante l’agibilità
Vendere o locare un immobile
Accedere a mutui e finanziamenti
Garantire la sicurezza degli occupanti
Evitare contestazioni legali
Assistenza per agibilità a Roma
Lo Studio Tecnico Roma Sud offre supporto completo per:
Verifica dei requisiti di agibilità
Presentazione SCA
Regolarizzazione urbanistica e catastale
Pratiche per immobili condonati
Richiedi una consulenza
Se devi ottenere l’agibilità del tuo immobile a Roma, contattaci per una consulenza tecnica: analizzeremo il tuo caso e ti guideremo nella soluzione più corretta e veloce.
FAQ – Agibilità a Roma
Il condono edilizio garantisce l’agibilità?
No. Il condono regolarizza l’abuso, ma non garantisce che l’immobile sia agibile.
Cos’è l’agibilità parziale?
È la possibilità di dichiarare agibile solo una parte dell’edificio o una singola unità immobiliare.
Esiste il silenzio-assenso per l’agibilità da condono?
No. Serve un provvedimento espresso dell’Ufficio Condono.
Posso ottenere l’agibilità se l’immobile non rispetta i requisiti?
Solo in alcuni casi di condono, e comunque previa valutazione tecnica.
Quanto tempo serve per l’agibilità?
SCAG: immediata
Domanda di agibilità presso l’Ufficio Condono: tempi più lunghi e incerti
Conclusioni
La distinzione tra SCAG e agibilità da condono edilizio è fondamentale per evitare errori e blocchi nelle pratiche immobiliari.
Affidarsi a un tecnico esperto permette di:
capire la situazione reale dell’immobile;
scegliere la procedura corretta;
ottenere l’agibilità nei tempi più rapidi possibili.
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