CONDONO EDILIZIO

I SERVIZI DELLO STUDIO TECNICO PRESSO IL CONDONO

Ecco l'elenco delle attività svolte dallo studio tecnico Roma Sud presso il Condono edilizio di Roma e di altri Comuni della Regione Lazio.

Ritiro concessione in sanatoria

Nei casi in cui sia stata presentata domanda di condono ma non sia mai stato ritirato il titolo edilizio (sollecito, presentazione documentazione aggiuntiva etc)

Attestazione silenzio-assenso

Nuova procedura semplificata di conclusione del procedimento di sanatoria edilizia aperto con la domanda di condono. Il procedimento viene concluso dal tecnico.

Accesso agli atti

Servizio di accesso agli atti depositati nel fascicolo di condono. Richiesta copia concessione semplice o copia conforme, Richiesta copia domanda di condono, elaborati grafici, pagamento bollettini, etc.

Domanda agibilità

Istruttoria e presentazione domanda di agibilità immobile oggetto di condono edilizio.

Rinuncia condono

Presentazione comunicazione di rinuncia al ritiro della concessione in sanatoria a seguito del venir meno dell'abuso.

Rettifiche

Richiesta rettifiche per errori presenti nella concessione in sanatoria o nella planimetria associata alla concessione.

CONDONO EDILIZIO PER APPROFONDIRE

I vari condoni edilizi

Il condono edilizio è una speciale legge derogatoria di carattere statale, che permette di sanare opere abusive ovvero tutto ciò che è stato realizzato in assenza di titolo edilizio. Finora in Italia abbiamo avuto 3 leggi sul condono edilizio. Il primo condono edilizio si è avuto nel 1985 (legge n. 47/1985), il secondo è uscito nel 1994 (legge n. 724/1994), il terzo condono edilizio nel 1993 (legge n. 326/2003).


Oggetto del condono edilizio

La richiesta di condono doveva essere presentata al Comune competente per territorio al rilascio della sanatoria, ovvero il Comune su cui sorgeva la costruzione abusiva, le domande potevano essere presentate entro le scadenze fissate dalle leggi 47/85- 724/94 e 326/03.

Alla domanda di condono dovevano essere allegate le ricevute del pagamento dell’oblazione, documentazione fotografica, una relazione descrittiva delle opere, la data di ultimazione dei lavori e nei casi di ampliamenti oltre i 450 mc perizia giurata attestante l’idoneità statica dell’opera. 

Tipologia di opere per le quali è possibile presentare domanda di condono:

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

 

Opere non suscettibili di sanatoria

Non possono ottenere la concessione edilizia in sanatoria le opere abusive poste in aree soggette a vincoli di inedificabilità (art. 33 legge 47/85), tali vincoli devono essere stati imposti prima della realizzazione delle opere abusive. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

L’art. 27 dalla legge 326/03 descrive le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria,

qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 maggio 2003, n. 105;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e del presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.);
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.”

Estinzione reati edilizi e sanzioni

Decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, in presenza dell’intera corresponsione dell’oblazione, si producono, ai sensi dell’art. 38, co. 2, l. n. 47/1985, i seguenti effetti:

  • estinzione dei reati edilizi e di quelli relativi alle opere in conglomerato cementizio;
  • estinzione dei reati relativi alle costruzioni in zona sismica;
  • estinzione dei procedimenti di esecuzione e delle sanzioni amministrative.

L'art. 38 della 47/85 recita:

1. La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

2. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari.”


Silenzio-assenso

Il comma 37, poi, prevede che il decorso del termine di 24 mesi dal 30 giugno 2005 senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune, si determina il silenzio-assenso a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:

  • il pagamento degli oneri concessori;
  • la presentazione della documentazione di cui al co. 35;
  • la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
  • la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico.

In caso di vincoli ambientali ed altri (art. 32 L 47/85) il silenzio-assenso non si forma, infatti per è necessario ai fini della sanatoria il provvedimento del Comune, preceduto dal parere positivo dell’ente preposto.

 

Ordini di demolizione e condono

La presentazione della domanda di condono edilizio, con allegato il versamento dell’oblazione, qualora sia stato disposto l’ordine di demolizione dell’opera realizzata abusivamente, determina la sospensione dell’ordine di demolizione stesso qualora risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • condonabilità in base a tipo di intervento e dimensioni volumetriche abuso;
  • ultimazione dei lavori entro il termine di legge;
  • assenza vincoli di inedificabilità e condizioni ostative al rilascio;
  • versamento dell'oblazione;

 

Differenze tra sanatoria edilizia e condono

Il condono edilizio è una legge derogatoria, partendo da questo presupposto possiamo capire come sia un tipo di sanatoria nettamente diversa da altri titoli edilizi in sanatoria (art. 36 DPR 380/01), in questo ultimo caso infatti, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, deve essere verificata la cosiddetta «doppia conformità» – ovvero l’opera deve essere conforme sia alla normativa vigente nel momento della realizzazione dell’abuso, sia alla normativa attuale.

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