SCIA - SCIA in alternativa a permesso di costruire in sanatoria e accertamento di conformità

 

La scia in sanatoria, acronimo per segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è una pratica che serve per ottenere la conformità urbanistica dell'immobile in seguito all'esecuzione senza adeguato permesso edilizio di opere di manutenzione straordinaria su strutture portanti,  restauro e ripristino conservativo pesante, ristrutturazione edilizia. Tramite tale istanza è possibile sanare difformità dei prospetti, cambi di destinazione d'uso, etc

Sanatoria interventi soggetti a scia o scia in alternativa a permesso di costruire

Il testo unico per l'edilizia, DPR 380/01, recita al comma 37 comma 1 che è soggetta a scia in sanatoria e accertamento di conformità " La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. ".
Interventi soggetti a scia sanabili con art. 37:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ovvero "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza" ad eccezione di "interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni."

Altri interventi che sono sanabili con l'art. 36 del DPR 380/01 sono quelli ascrivibili al deposito della scia 2 ovvero scia in alternativa a permesso di costruire ovvero al comma 1 si legge che "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 (ovvero gli interventi esclusi da una semplice scia o quelli inerenti nuove costruzioni disciplinate da specifici piani attuativi, etc), o in difformità da essa, [...] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda" ovvero parliamo della cosiddetta "doppia conformità": l'intervento era realizzabile al momento dell'abuso e lo è ora.

 

Quando si deve depositare la scia o scia in alternativa a permesso a costruire Esempi pratici

  • Demolizione murature portanti o apertura vani su murature portanti
  • installazione di nuovi ascensori e montacarichi, con struttura portante interna o esterna all'edificio;
  • sostituzione di recinzioni, cancellate e muri di cinta esistenti in presenza di fondazioni e/o elementi portanti in C.A;
  • cambi di destinazione d'uso;
  • realizzazione di nuove scale interne e/o esterne, che non comportino aumento di superficie complessiva dell'edificio;
  • realizzazione di nuovi balconi e terrazzi, che non comportino aumento di superficie complessiva dell'edificio;  
  • apertura di nuove finestre esterne e lucernari;
  • posa di canna fumaria esterna;
  • demolizioni parziali o totali di edifici senza ricostruzione;
  • muro di sostegno;
  • ampliamenti volumetrici in determinate condizioni.
 

Come fare - tempi - costi e sanzioni

Il deposito della scia in sanatoria è attualmente ancora cartaceo, e deve essere depositato dall'avente diritto, ovvero proprietario, comproprietario, locatario, procuratore speciale, etc o dal tecnico progettista presso l'ufficio tecnico del Municipio di appartenenza nel Comune di Roma.

I costi da affrontare per il deposito della scia in sanatoria in Comune sono pari a Euro 401.24  per i diritti di segreteria e la sanzione è variabile in relazione all'abuso commesso (vai servizio riscossione reversali del Comune di Roma). La variazione catastale comporta il versamento di 50 Euro presso catasto edilizio del Comune di appartenenza. Si dovrà poi aggiungere la parcella del tecnico progettista che assevererà che gli interventi realizzati non sono in contrasto con le norme edilizie, igienico sanitarie, etc oltre che occuparsi dei rilievi e tavole di progetto.

Le sanzioni sono diversificate e variano in relazione alla necessità di scia o scia 2:

  • scia in sanatoria:  sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Valore massimo sanzione 5164.00 Euro.
  • scia in alternativa a permesso a costruire in sanatoria:  sanzione a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari ai contributi di urbanizzazione.
L'accertamento di conformità è soggetto al parere del Comune che deve esprimersi entro 60 giorni "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.".

Per maggiori informazioni chiama i contatti indicati o scrivi una mail a studiotecnicoromasud@gmail.com